Sentenza del 16/12/2015 n. 5455 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Notifica - Eredi - Mancata comunicazione del domicilio fiscale - Ultimo domicilio del de cuius.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. In mancanza di una comunicazione, da parte degli eredi, delle proprie generalità e del domicilio fiscale, gli atti intestati al de cuius possono essere notificati impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio fiscale del defunto. Tale notificazione è efficace nei confronti di tutti gli eredi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli eredi contestavano la validità della notifica degli atti tributari intestati al de cuius, sostenendo che non fosse sufficiente eseguire la notificazione presso l'ultimo domicilio fiscale del defunto senza conoscere o indicare individualmente le generalità e i domicili fiscali degli eredi.
Norme richiamate
Disciplina tributaria della notificazione agli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto
Quando gli eredi non comunicano all'Amministrazione finanziaria le proprie generalità e il domicilio fiscale, la notifica degli atti tributari intestati al de cuius può essere eseguita in forma impersonale e collettiva presso l'ultimo domicilio fiscale del defunto, con efficacia nei confronti di tutti gli eredi.
Massime di principio
- Gli eredi che intendono ricevere personalmente gli atti tributari devono comunicare tempestivamente all'Amministrazione finanziaria le proprie generalità e il domicilio fiscale.
- In assenza di tale comunicazione, la notifica presso l'ultimo domicilio fiscale del defunto può essere considerata validamente effettuata nei confronti dell'intera collettività degli eredi.
- La mancata conoscenza individuale dell'atto da parte di ciascun erede non rende automaticamente invalida la notifica eseguita secondo questa modalità.
- Per contestare efficacemente la notifica occorre dimostrare, in particolare, che gli eredi avevano già comunicato i propri dati e il domicilio fiscale oppure che la notificazione non rispettava le condizioni previste dalla legge.
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