Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19610/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla protratta occupazione di un capannone industriale, restituito all'avente diritto solo dopo un procedimento di sfratto e dopo l'ulteriore ritardo nello sgombero dei beni mobili appartenenti alla procedura fallimentare della società occupante. La proprietaria chiedeva l'ammissione al passivo, in prededuzione, di un credito risarcitorio per l'occupazione sine titulo dell'immobile nel periodo settembre 2018-settembre/ottobre 2021. Il giudice delegato dichiarava inammissibile la domanda per tardività; il Tribunale, in sede di opposizione ex art. 98 l. fall., accoglieva solo parzialmente l'opposizione, ritenendo tempestiva la domanda ma liquidando il danno in misura ridotta e solo fino al 28 gennaio 2021, qualificando il pregiudizio come perdita di chance e decurtando il danno del 50% anche per ragioni fiscali. La società proprietaria ricorreva per cassazione con sei motivi: contestava la qualificazione del danno come perdita di chance e la sua quantificazione al 50% dei canoni; contestava la riduzione del periodo risarcibile per il proprio rifiuto di consentire il ritiro di parte dei beni; deduceva violazioni processuali per il mancato esame della prova testimoniale; lamentava omessa motivazione sul parametro base di liquidazione; censurava la decurtazione per imposte; e contestava la liquidazione delle spese. La curatela resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, sostenendo la tardività/ultratardività dell'insinuazione, l'assenza di prova del danno e il concorso colposo della creditrice, ritenuta responsabile per non aver attivato tempestivamente i rimedi necessari e per aver impedito lo sgombero dei beni venduti all'asta.

La decisione

La Corte accoglie il primo, il secondo e il quinto motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e rigetta integralmente il ricorso incidentale. Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Bergamo in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi ai principi indicati, anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma, in sintesi, che il curatore, ricevuta l'intimazione ex art. 609 c.p.c., aveva l'obbligo di sgomberare l'immobile; che il rifiuto della creditrice di consentire il ritiro di soli alcuni beni era legittimo perché la riconsegna può essere chiesta dall'interessato al giudice dell'esecuzione ex art. 609, comma 4, c.p.c.; che il termine per insinuare il credito risarcitorio decorreva dalla liberazione effettiva dell'immobile; che il danno da occupazione sine titulo non va ricondotto alla perdita di chance ma alla perdita del godimento del bene, e che il pregiudizio da lucro cessante è soggetto a tassazione ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 917/1986.

Norme richiamate

  • art. 609 c.p.c.

    il curatore, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di sgomberare l'immobile; la riconsegna dei beni al loro proprietario deve essere richiesta al giudice dell'esecuzione e avviene previa corresponsione delle spese e dei compensi per custodia e asporto, senza che l'avente diritto al rilascio debba accettare direttamente la consegna di parte dei beni.

  • art. 610 c.p.c.

    richiamato nel procedimento esecutivo per ottenere la consegna dei beni.

  • art. 98 l. fall.

    norma sulla quale è stata proposta l'opposizione allo stato passivo.

  • art. 101 l. fall.

    richiamato in relazione al termine per l'insinuazione al passivo; la Corte dà rilievo al termine annuale come presupposto non specificamente censurato sul punto del giudice di merito.

  • art. 36 l. fall.

    la mancata proposizione di reclamo ex art. 36 non esonera il curatore dall'obbligo di sgomberare l'immobile.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per contestare e valutare la liquidazione equitativa del danno.

  • art. 2043 c.c.

    base della responsabilità risarcitoria per l'occupazione senza titolo e per la verifica del danno conseguenza.

  • art. 1227 c.c.

    l'ordinaria diligenza del creditore non impone di promuovere un'azione di cognizione o esecutiva per ottenere l'immediata liberazione del bene abusivamente occupato; non ricorre quindi un concorso colposo per mancata attivazione di tali rimedi.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere probatorio del danno.

  • art. 2729 c.c.

    il giudice di merito può fondare la decisione su presunzioni semplici se gravi, precise e concordanti; il relativo apprezzamento, se motivato, non è sindacabile in cassazione.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per censurare il mancato esame della prova testimoniale.

  • art. 111 Cost.

    richiamato sia per il difetto di motivazione sia per il giusto processo.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per il preteso omesso esame delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 177 c.p.c.

    richiamato nel motivo processuale sulla prova.

  • art. 187 c.p.c.

    richiamato nel motivo processuale sulla prova.

  • art. 188 c.p.c.

    richiamato nel motivo processuale sulla prova.

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato nel motivo processuale sulla prova.

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato per la richiesta di prova testimoniale.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il dedotto difetto di motivazione sul parametro di quantificazione del danno.

  • art. 6 d.P.R. 917/1986

    le somme risarcitorie sono imponibili solo se reintegrano un mancato reddito (lucro cessante), non se riparano un danno emergente; il danno da occupazione sine titulo è qualificato come lucro cessante.

  • artt. 4, 6 e 18 d.P.R. 633/1972

    richiamati per contestare la decurtazione fiscale operata dal tribunale.

  • D.M. n. 55/2014

    richiamato per la liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • In caso di occupazione senza titolo di un immobile, il fatto costitutivo del diritto al risarcimento consiste nella concreta perdita del godimento del bene, diretto o indiretto, e non nella perdita di una mera chance; se il pregiudizio non è provabile nel suo esatto ammontare, il giudice può liquidarlo equitativamente, anche parametrandolo al canone locativo di mercato.
  • Il proprietario che subisce l'occupazione abusiva non è tenuto, ai fini dell'art. 1227 c.c., a promuovere necessariamente un'azione di cognizione o esecutiva per ottenere l'immediata liberazione del bene, essendo sufficiente la normale cooperazione diligente e non potendosi trasformare il creditore nel soggetto onerato di liberare il bene al posto del responsabile.
  • Quando il danno da occupazione sine titulo matura nel tempo, il termine per l'insinuazione al passivo del relativo credito decorre dalla cessazione dell'occupazione e dalla liberazione effettiva del bene, perché il creditore non è tenuto a presentare domande frazionate mano a mano che il danno si forma.
  • La quantificazione del danno da mancato godimento di un immobile deve distinguere tra danno emergente e lucro cessante: solo il pregiudizio che si traduce nella mancata percezione di redditi integra, in linea di principio, materia imponibile, mentre il danno emergente non è soggetto a tassazione.
  • La valutazione delle presunzioni semplici è rimessa al giudice di merito: spetta a quest'ultimo individuare i fatti noti, verificarne i requisiti di gravità, precisione e concordanza e apprezzarne la convergenza complessiva; se la motivazione è adeguata, tale apprezzamento non è censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataAccertamento del passivoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiEsecuzioniFallimentare / Crisi d'impresaResponsabilità civileProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.