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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7495/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società contestava l'accertamento tributario fondato su un presunto trasferimento fittizio di sede (esterovestizione) e la nullità/irregolarità della procedura di verifica (notifica del processo verbale di constatazione a soggetto privo di poteri rappresentativi), nonché errori nella determinazione della base imponibile per omessa deduzione di interessi passivi e nella utilizzazione dei bilanci lussemburghesi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, in base all'accertamento di merito (assenti contestazioni specifiche e querela di falso), la sede effettiva della holding era in Italia e pertanto si applica la legge italiana; ha ritenuto legittima la notifica e la conoscenza del p.v.c. tramite i legali rappresentanti/nomine risultanti dagli atti; ha escluso la fondatezza dei profili di nullità procedurale e ha dichiarato infondate le doglianze relative alla determinazione dell'imponibile, richiamando l'onere probatorio della contribuente sulla sussistenza di componenti negativi (es. interessi) non provati. Ha condannato la ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • legge n.218/1995 art.25, primo comma

    Le societ à , le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.

    Il criterio di collegamento per il diritto applicabile individua primariamente la legge dello Stato di costituzione, ma prevale la legge italiana se la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale si trovano in Italia; nel caso la CTR ha ritenuto provata la sede effettiva in Italia, quindi applicabile il diritto tributario italiano.

  • Codice Civile art.2700

    Il p.v.c. gode di fede privilegiata relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o conoscibili senza apprezzamento sensoriale; tuttavia il valore probatorio varia a seconda della natura delle dichiarazioni riportate nel verbale.

  • legge n.212/2000 (Statuto del Contribuente), artt.7 comma 1 e 12 comma 7

    Richiamate dalla ricorrente per censurare violazioni del diritto di difesa e della conoscenza degli atti istruttori; la Corte ha ritenuto inammissibili e/o infondati tali profili perché la notifica e la conoscenza effettiva sono state garantite.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) art.73, comma 3

    "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societ à e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato".

    I criteri di collegamento (sede legale, sede dell'amministrazione, oggetto principale) sono alternativi e paritetici: la presenza anche di uno solo di essi per la maggior parte del periodo d'imposta determina la residenza fiscale in Italia, indipendentemente dall'eventuale finalità elusiva.

  • codice di procedura civile art.360, primo comma, n.3

    Norma citata in relazione ai motivi di cassazione per violazione di legge; la Corte rammenta che non è consentito con il ricorso per cassazione riesaminare il merito dei fatti valutati giudizialmente senza censure specifiche e motivate.

  • d.P.R. n. 917/1986 artt.63, 75 e 86 (richiamati)

    Norme sul reddito d'impresa e componenti di reddito (imputazione dei proventi e oneri); la Corte ha ritenuto che la deducibilità di costi/oneri (es. interessi passivi) non risultasse provata dalla contribuente.

  • Giurisprudenza CJEU - Cadbury Schweppes (C-196/04) e Planzer (C-73/06)

    Richiamati per definire il concetto di esterovestizione/fittizia localizzazione della residenza fiscale: utilizzo di una residenza estera fittizia per ottenere vantaggi fiscali, fattore che giustifica l'accertamento italiano se la gestione effettiva è in Italia.

Massime di principio

  • Per determinare la residenza fiscale di una società va considerata alternativamente e pariteticamente la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale: la presenza anche di uno solo di questi criteri per la maggior parte del periodo d'imposta fa ritenere la società residente in Italia ai fini fiscali.
  • La prova della fittizia estero-vestizione (esterovestizione) può essere data con elementi che dimostrino la gestione effettiva in Italia; una volta accertata la sede effettiva in Italia, si applica il diritto tributario italiano indipendentemente dalle formalità di costituzione estera.
  • Il processo verbale di constatazione (p.v.c.) ha diverso valore probatorio a seconda del contenuto: gode di fede privilegiata sui fatti direttamente osservati dal pubblico ufficiale; sulle dichiarazioni di terzi o delle parti fa fede fino a prova contraria; in assenza di indicazioni specifiche resta elemento di prova da valutare insieme ad altri elementi.
  • Per contestare efficacemente un p.v.c. o la determinazione della base imponibile è necessario proporre contestazioni specifiche (es. querela di falso o indicazione analitica di elementi di prova contrari); doglianze generiche sono inammissibili in sede di legittimità.
  • La notifica degli atti di verifica è efficace se il procedimento dimostra la conoscenza effettiva del contenuto da parte del soggetto legittimato a rappresentare la società; l'assenza di poteri formali può essere superata se risulta la conoscenza effettiva e la possibilità di esercitare il diritto di difesa.
  • In Cassazione non è consentito riesaminare il merito delle valutazioni probatorie dei giudici di merito: il ricorrente deve censurare specificamente errori di diritto o mancanze motivazionali, non semplicemente opporre una diversa lettura dei fatti.
  • L'onere della prova circa l'esistenza di costi deducibili (es. interessi passivi, ammortamenti) grava sulla contribuente: l'uso di bilanci esteri non esonera dalla necessità di dimostrare la rilevanza fiscale degli oneri dedotti.

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