Sentenza n. 2361/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva riconosciuto il diritto al pagamento di € 2.500,00, oltre interessi, a titolo di bonus Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Agrigento, notificata all’Amministrazione il 14 aprile 2025, con la quale era stato disposto in suo favore il pagamento di € 2.500,00, oltre interessi, per il bonus Carta del Docente relativo agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla cancelleria il 19 novembre 2025, e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è proponibile anche per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha rilevato che la sentenza del Tribunale di Agrigento era definitiva e che, dalla notificazione del 14 aprile 2025 alla proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Accertato l’inadempimento del Ministero, ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta dell’interessato. Il commissario dovrà operare senza compenso ulteriore, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, l. 208/2015, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice può ordinare all’Amministrazione di eseguire il giudicato e disporre l’intervento sostitutivo.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione prima della proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il termine è stato ritenuto rispettato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del bonus Carta del Docente riconosciuto nel giudizio presupposto.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con esclusione di un compenso ulteriore per il commissario ad acta.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
Ha introdotto l’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, richiamato dal giudice per la disciplina del compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’Amministrazione non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- Prima di proporre il giudizio di ottemperanza per una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione, deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. 669/1996.
- Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto a un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato e disporre, sin dalla sentenza, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato in un giudizio di ottemperanza può essere individuato tra i dirigenti dell’Amministrazione inadempiente, con facoltà di delega, e può svolgere l’incarico senza compenso ulteriore quando trovi applicazione analogica il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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