Sentenza del 09/08/2017 n. 19795 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazione mediante consegna dell'atto al portiere dello stabile - Mancata attestazione nella relazione di notificazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate - Nullità - Regolare ricezione della successiva raccomandata informativa - Effetti - Sanatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la cartella di pagamento sostenendo, tra l'altro, che l'avviso di accertamento presupposto fosse stato notificato invalidamente, perché consegnato al portiere dello stabile senza attestare nella relata l'inutile tentativo di consegna alle persone preferenzialmente indicate dall'art. 139 c.p.c. Ha inoltre contestato la tardività della produzione documentale dell'Ufficio e l'efficacia sanante della raccomandata informativa successivamente ricevuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto utilizzabile la documentazione prodotta dall'Agenzia in appello entro il termine previsto per il deposito dei documenti e ha considerato sanata, per raggiungimento dello scopo, l'eventuale nullità della notificazione dell'avviso di accertamento. La ricezione della raccomandata informativa ha infatti dimostrato che la contribuente era stata posta a conoscenza della notificazione. La mancata impugnazione tempestiva dell'avviso ha reso definitivo l'accertamento, impedendo di contestarne successivamente la legittimità tramite l'impugnazione della cartella. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 139 c.p.c.
Notificazione mediante consegna dell'atto al portiere dello stabile.
La consegna al portiere è subordinata, secondo la disciplina ordinaria, all'assenza o all'impossibilità di consegna alle persone indicate preferenzialmente dalla norma. La mancata attestazione di tale tentativo può determinare una nullità della notificazione, ma tale nullità può essere sanata se l'atto raggiunge comunque il suo scopo.
Art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiama, per la notificazione degli atti tributari, le forme previste dal codice di procedura civile.
Le regole dell'art. 139 c.p.c. si applicano anche alla notificazione degli avvisi di accertamento tributari, nei limiti previsti dalla disciplina fiscale.
Art. 156, comma 3, c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La ricezione della raccomandata informativa ha dimostrato il raggiungimento dello scopo della notificazione, sanando la nullità derivante dalla carenza formale della relata.
Art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Deposito di documenti entro venti giorni liberi prima dell'udienza.
Il termine per la produzione documentale è perentorio; tuttavia, i documenti tardivamente prodotti in primo grado possono essere utilizzati in appello se ritualmente depositati entro il termine previsto.
Art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Consente la produzione di nuovi documenti nel giudizio tributario d'appello.
In appello è possibile produrre documenti anche se già disponibili in precedenza, purché siano depositati nel rispetto del termine processuale applicabile.
Art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamo alle norme del giudizio di primo grado nel giudizio d'appello.
Il richiamo consente di applicare al secondo grado le regole sui termini di produzione documentale previste per il primo grado.
Massime di principio
- Una notificazione consegnata al portiere senza la completa attestazione delle formalità preliminari può essere formalmente viziata, ma il vizio può essere sanato se il destinatario riceve la raccomandata informativa prevista dalla legge.
- La raccomandata informativa ha funzione di avviso e non deve necessariamente indicare la qualità o il rapporto della persona che l'ha ricevuta con il destinatario; è sufficiente la consegna al domicilio e la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento secondo le regole postali.
- Quando l'atto impositivo presupposto è stato validamente notificato, o la sua notificazione è stata sanata, e non viene impugnato nei termini, esso diventa definitivo. In seguito non è normalmente possibile contestarne il merito impugnando soltanto la cartella di pagamento.
- Nel processo tributario la tardiva produzione documentale in primo grado non rende automaticamente inutilizzabile la documentazione: essa può essere riproposta in appello, purché depositata entro il termine perentorio previsto.
- Il disconoscimento della firma sull'avviso di ricevimento deve essere effettuato con gli strumenti processuali appropriati; una contestazione generica non è sufficiente a escludere l'efficacia probatoria della ricezione.
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