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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38765/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato di truffa (capo B) perché il fatto non sussiste e ha confermato la condanna per peculato (capo A). Il ricorrente deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte d'appello avrebbe pronunciato un'assoluzione sul capo B già dichiarato estinto per prescrizione nel primo grado, e perché la difesa avrebbe rinunciato formalmente ai motivi sul capo B; 2) difetto dell'elemento soggettivo per il peculato (mancata conoscenza delle modifiche regolamentari ALPI e impossibilità materiale di accesso alle comunicazioni informatizzate); 3) conversione della fattispecie in appropriazione indebita o peculato d'uso o, in subordine, riqualificazione ex art. 314-bis c.p.; 4) eccezione di prescrizione del reato di capo A maturata tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione; 5) richiamo alla restituzione delle somme ricevute (evidenziando rimborsi effettuati, tra cui €21.394,17).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: 1) la doglianza relativa all'assoluzione per il capo B sia priva di interesse poiché l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" è favorevole all'imputato rispetto alla prescrizione e rientra nei poteri del giudice (art. 129 c.p.p.); 2) non è consentito riesaminare in sede di legittimità questioni di merito già motivate in doppia conforme dai giudici di merito; 3) la qualificazione della condotta come peculato è conforme alla costante giurisprudenza che identifica nel medico che incassa personalmente le somme dovute per prestazioni intramoenia e omette il versamento all'ente la fattispecie di peculato; 4) il peculato d'uso non è applicabile al denaro (natura fungibile); 5) l'eccezione di prescrizione sollevata è infondata perché ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo e non il successivo deposito della sentenza; 6) la richiesta di riqualificazione ex art. 314-bis c.p. è manifestamente infondata in presenza di peculato per appropriazione accertato. Conseguentemente il ricorso è rigettato, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Norma che punisce il peculato: la Corte conferma l'interpretazione secondo cui la condotta del medico che incassa personalmente le somme per prestazioni intramoenia e omette il versamento all'ente configura peculato (appropriazione di denaro pubblico o di somme spettanti all'ente).

  • art. 314-bis cod. pen.

    Norma che punisce il peculato per distrazione; la Corte, tuttavia, ritiene inapplicabile questa fattispecie al caso concreto, essendo stato accertato peculato per appropriazione e non peculato per distrazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice la facoltà di pronunciare formule più favorevoli per l'imputato rispetto all'eventuale declaratoria di estinzione per prescrizione; la Corte osserva che l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" è più favorevole e legittima.

  • d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270

    Regolamentazione dell'attività libero-professionale intramuraria (intra moenia); la giurisprudenza richiamata interpreta che, nel quadro dell'attività intramuraria, l'incasso diretto da parte del medico e l'omesso versamento alle casse dell'ente integrano il peculato.

  • Regolamento A.L.P.I. (Delibera Direttore Generale n. 1208 del 26/09/2000)

    Regolamento aziendale che attribuiva la spettanza di talune quote degli onorari all'ente ospedaliero; la mancata osservanza delle norme regolamentari è stata valutata come circostanza riconducibile alla fattispecie di peculato.

Massime di principio

  • L'assoluzione con formula "perché il fatto non sussiste" è più favorevole per l'imputato rispetto alla declaratoria di prescrizione; pertanto, una pronuncia di assoluzione non può essere impugnata con successo per il solo fatto che un precedente giudice aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione.
  • Il peculato si configura anche quando un medico, nell'ambito dell'attività intramuraria, incassa direttamente somme dovute per prestazioni e omette di versarle all'ente pubblico; questa linea è consolidata in giurisprudenza e limita la derubricazione a appropriazione indebita.
  • Il peculato d'uso non trova applicazione al denaro a causa della sua natura fungibile; per il denaro non è configurabile l'ipotesi attenuata del peculato d'uso, che richiede la restituzione della stessa cosa materiale.
  • Il termine per la prescrizione va calcolato a partire dalla lettura del dispositivo della sentenza (momento in cui ha effetto la pronuncia), non dal successivo deposito della motivazione in cancelleria.
  • La mera restituzione delle somme dovute può essere rilevante sul piano attenuante o risarcitorio, ma non esclude automaticamente la configurazione del reato di peculato se sono accertati gli elementi costitutivi dell'appropriazione.
  • Le questioni di fatto già decise in doppia conforme dai giudici di merito non sono riconsiderabili in sede di legittimità salvo errori di diritto o macroscopiche illogicità della motivazione; pertanto, la strategia difensiva che rinuncia a specifici motivi può rendere più difficile il controllo in Cassazione.

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