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Sentenza

Sentenza n. 317/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere assunta a tempo indeterminato come ricercatore presso l’Università degli Studi G D'Annunzio – Chieti.

Giustizia amministrativa202100140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata attivazione da parte dell’Università di procedure di stabilizzazione e mancata sottoposizione alla procedura di valutazione prevista dall’art. 24, comma 5, l. n. 240/2010

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, già titolare di un contratto da ricercatrice a tempo determinato ai sensi della l. n. 230/2005, di un successivo contratto da ricercatrice di tipo A ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), l. n. 240/2010 e di una borsa di studio, ha chiesto l’accertamento del diritto all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e alla sottoposizione alla valutazione prevista dall’art. 24, comma 5, l. n. 240/2010. Ha contestato il mancato ricorso, da parte dell’Università, alla procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017, sostenendo che tale disposizione avrebbe dovuto applicarsi anche ai ricercatori universitari. Ha inoltre dedotto il contrasto della disciplina dei ricercatori a tempo determinato, in particolare dei ricercatori di tipo A, con la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato e ha prospettato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3, l. n. 240/2010 per violazione degli artt. 3, 9, comma 1, e 33, comma 1, Cost.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, la sentenza del Consiglio di Stato n. 8008/2023 e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, ha ritenuto che la stabilizzazione prevista dall’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017 costituisca un istituto eccezionale e derogatorio rispetto alle ordinarie modalità di accesso al pubblico impiego e non sia applicabile ai professori e ricercatori universitari, il cui rapporto è soggetto al regime di diritto pubblico e alla disciplina del rispettivo ordinamento ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 165/2001. Ne consegue che la ricorrente non può pretendere né l’assunzione a tempo indeterminato mediante accesso diretto né l’attivazione della procedura di valutazione richiesta sulla base della sola pregressa attività. Il TAR ha inoltre richiamato l’orientamento secondo cui, ai fini del requisito dei tre anni di servizio previsto dall’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017, rilevano rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze dell’amministrazione, non attività svolte mediante assegni di ricerca, borse di studio o contratti d’opera. Le spese sono state compensate in ragione del fatto che, al momento della proposizione del ricorso, la giurisprudenza non era ancora consolidata.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017

    Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

    La disposizione prevede una forma eccezionale di stabilizzazione mediante accesso diretto e non si applica ai professori e ricercatori universitari soggetti al regime di diritto pubblico e ai rispettivi ordinamenti; ai fini dell’anzianità rilevano rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze dell’amministrazione, non borse di studio, assegni di ricerca o contratti d’opera.

  • art. 24, comma 3, l. n. 240/2010

    Disciplina i contratti dei ricercatori a tempo determinato, ma non attribuisce, secondo la decisione, un diritto alla stabilizzazione o alla trasformazione automatica del rapporto a tempo indeterminato.

  • art. 24, comma 5, l. n. 240/2010

    La procedura di valutazione finalizzata all’eventuale inquadramento non può essere pretesa in assenza dei presupposti normativi e di un titolo che imponga all’Università di attivarla.

  • art. 3 d.lgs. n. 165/2001

    Include professori e ricercatori universitari tra il personale soggetto a regime di diritto pubblico e alla disciplina dei rispettivi ordinamenti, con conseguente esclusione dall’ambito applicativo della stabilizzazione prevista dall’art. 20 d.lgs. n. 75/2017.

  • direttiva 1999/70/CE

    La disciplina europea sul lavoro a tempo determinato non impone la stabilizzazione automatica dei ricercatori universitari né rende applicabile la procedura nazionale di stabilizzazione prevista per altre categorie di personale.

  • artt. 3, 9, comma 1, e 33, comma 1, Cost.

    Le questioni di illegittimità costituzionale prospettate dalla ricorrente non conducono all’accoglimento della domanda di stabilizzazione.

Massime di principio

  • La procedura di stabilizzazione mediante accesso diretto prevista dall’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017 è eccezionale e derogatoria rispetto al principio del concorso e non è applicabile ai professori e ricercatori universitari, il cui rapporto di lavoro è soggetto al regime di diritto pubblico e alla disciplina speciale dell’ordinamento universitario.
  • La durata o la reiterazione di rapporti di ricerca a tempo determinato non attribuisce, di per sé, un diritto all’assunzione a tempo indeterminato né alla trasformazione automatica del rapporto.
  • Ai fini del requisito dei tre anni di servizio previsto dall’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017 rileva il servizio prestato nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’amministrazione; non sono equiparabili borse di studio, assegni di ricerca o contratti d’opera.
  • La direttiva 1999/70/CE, pur imponendo misure contro l’abuso dei contratti a tempo determinato, non determina automaticamente la stabilizzazione dei ricercatori universitari né impone l’applicazione a tale categoria delle procedure nazionali di stabilizzazione.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoReclutamento e abilitazione universitaria
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazionePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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