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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36749/2024 del 02/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe dato eccessivo rilievo alla confessione/chiamata in correità resa dal coimputato Moscato senza confrontarsi adeguatamente con le censure difensive; contesta inoltre che il parente Liuzza potesse essere il conducente della Range Rover e sostiene che elementi come impronte diverse e la disponibilità del bene da parte del Moscato avrebbero dovuto escludere la responsabilità a suo carico. In sintesi, il ricorrente chiede che venga riconsiderata la valutazione delle risultanze di fatto che hanno portato alla sua condanna per ricettazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fornisca una motivazione adeguata, basata su molteplici elementi convergenti (presenza del ricorrente sull'autovettura nei pressi del confine, mancata spiegazione sulla disponibilità del veicolo e sulla presenza del ricorrente, contatti telefonici con soggetti collegati alla Range Rover e indagini che hanno individuato un gruppo dedito al traffico internazionale di veicoli rubati). La Corte ha inoltre ritenuto che il ricorso si limiti a proporre una diversa lettura del materiale probatorio, materia riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi della motivazione manifesti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione e stabilisce che non sono ammissibili doglianze che si limitino a una diversa valutazione dei fatti o delle prove; la Corte ha ritenuto che il ricorso prospettasse tale diversa lettura e quindi fosse inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione fissando l'ammenda in euro 3.000,00.

  • Cass. Sez. Un., 30/04/1997, n. 6402 (Dessimone)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che la Corte di cassazione non può rivedere la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; il ricorso che propone una diversa lettura delle risultanze processuali è inammissibile.

  • Cass. Sez. 6, 17/03/2015, n. 13809 (Rv. 262965)

    Richiama i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: sono rilevanti in cassazione solo la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione su punti essenziali, non una diversa valutazione della persuasività delle prove.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non rivede la valutazione del giudice di merito: non è ammessa in cassazione una semplice 'rilettura' delle prove o la richiesta di un diverso apprezzamento della loro valenza probatoria.
  • Per ottenere l'accoglimento in Cassazione è necessario dedurre vizi di diritto o vizi della motivazione rilevanti e manifesti (es. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità), non la mera diversa interpretazione di elementi probatori.
  • La confessione o la chiamata in correità di un coimputato può essere valorizzata se inserita in un quadro probatorio complessivo e concordante; per impugnare il suo valore probatorio occorre dimostrare specifici e gravi elementi che ne compromettano l'attendibilità o che evidenzino che il giudice ha ignorato prove rilevanti.
  • Elementi indiziari convergenti (presenza sul luogo, assenza di spiegazioni plausibili, contatti telefonici significativi, riscontri delle indagini) possono formare una base sufficiente per la condanna, purché la motivazione spieghi la correlazione tra essi.
  • Un ricorso per cassazione inammissibile può comportare condanna alle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; chi propone il ricorso deve quindi valutare attentamente la fondatezza giuridica e la non ridondanza di argomentazioni che siano soltanto di fatto.

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