Cassazione Civile, Ordinanza n. 22754/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta dalla cessionaria di un credito bancario, che chiedeva l'ammissione al passivo di un fallimento per euro 139.856,76, quali saldo debitore di un rapporto di conto corrente, oltre accessori e interessi in chirografo. Il giudice delegato aveva ammesso solo parzialmente il credito; il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo non provato il credito, non sufficiente l'estratto di saldaconto, non equiparabile il certificato notarile all'estratto autentico dei libri contabili, non dimostrata la riferibilità della documentazione al rapporto in questione e non provata la corretta pattuizione e variazione dei tassi debitori applicati. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale fondato la decisione su circostanze non contestate; 2) violazione degli artt. 1335 e 2704 c.c. per aver escluso la data certa e l'opponibilità del titolo contrattuale, invocando timbro e avviso di ricevimento; 3) violazione degli artt. 1362 ss. c.c., 58 TUB e 2700 c.c. per non avere riconosciuto che l'atto di fusione/cessione dimostrava l'inclusione del credito nella cessione in blocco; 4) violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. e delle regole su allegazione e prova della determinabilità del credito per interessi, sostenendo che estratti conto e clausole contrattuali consentivano di provare le variazioni dei tassi e il quantum.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi esaminati: il primo perché il Tribunale aveva deciso sull'intera domanda e, in tema di verifica del passivo, il giudice deve accertare d'ufficio la fondatezza del credito; il secondo perché la doglianza mirava in realtà a rivalutare il merito e, comunque, la non riferibilità dell'avviso di ricevimento al credito era una autonoma ratio non specificamente censurata; il terzo perché la pubblicazione ex art. 58 TUB non basta, da sola, a provare l'inclusione del singolo credito nella cessione in blocco e il giudice di merito aveva correttamente ritenuto non dimostrata tale inclusione; il quarto è stato dichiarato assorbito dal rigetto del terzo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato attiene all'oggetto della decisione, non alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento; in sede di verifica del passivo il giudice può rigettare la domanda per difetto di prova senza violare tale norma
art. 115 c.p.c.
il principio di non contestazione riguarda i fatti storici nella loro oggettività e non la valutazione dei documenti come mezzi di prova
art. 116 c.p.c.
la valutazione degli elementi probatori è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è in linea di principio insindacabile in cassazione
art. 1335 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo perché la censura non investiva il significato della norma bensì la valutazione del merito sulla riferibilità della documentazione
art. 2704 c.c.
la data certa del documento non può essere desunta in modo apodittico; nel caso concreto la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che mirava a sovvertire l'accertamento di merito sulla documentazione prodotta
art. 2710 c.c.
l'estratto dei libri contabili ha efficacia probatoria nei rapporti tra imprenditori; il certificato notarile del saldo debitore non è equiparabile a tale prova
art. 58 TUB
la pubblicazione/iscrizione ha funzione di pubblicità-notizia e, al più, di opponibilità generale nei termini dell'art. 1264 c.c.; non ha efficacia costitutiva né prova da sola l'inclusione del singolo credito nella cessione in blocco, che deve essere dimostrata documentalmente dal cessionario
art. 1264 c.c.
richiamato per spiegare che la pubblicità ex art. 58 TUB sostituisce solo l'avviso al debitore ai fini dell'inefficacia del pagamento al cedente
art. 5 TUB
richiamato nel ragionamento sull'esigenza di sana e prudente gestione nella documentazione delle operazioni di cessione in blocco
art. 1346 c.c.
richiamato per affermare che l'oggetto della cessione deve essere determinato o determinabile con chiarezza
art. 111 c.p.c.
richiamato in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ma la Corte ha distinto tale ipotesi dalla prova della concreta inclusione del credito in una cessione in blocco
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il tribunale deve verificare d'ufficio l'esistenza e l'entità del credito insinuato, potendo rigettare la domanda per carenza di prova anche oltre le contestazioni specifiche delle parti.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti storici e non si estende alla forza dimostrativa dei documenti, che resta soggetta al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- Chi agisce quale cessionario di crediti bancari in blocco deve provare documentalmente che il singolo credito azionato era compreso nell'operazione di cessione; la mera pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente salvo che il contenuto pubblicato individui con chiarezza e determinatezza il rapporto ceduto.
- La pubblicità prevista per la cessione di crediti bancari ex art. 58 TUB assolve una funzione di notizia e di opponibilità nei confronti del debitore, ma non sostituisce la prova dell'effettivo trasferimento del credito specificamente azionato.
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge in richieste di rivalutazione del merito probatorio, se la doglianza mira in sostanza a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
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