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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40000/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che confermava il decreto di sequestro preventivo (immobile nel Parco Verde di Caivano) emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord per i reati di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p. La ricorrente deduceva: (1) motivazione apparente e carenza di autonoma valutazione del G.I.P., poiché il decreto avrebbe semplicemente incorporato l'informativa della polizia giudiziaria; (2) omessa motivazione sulla proporzionalità della misura ablativa, senza adeguato esame del sacrificio abitativo per la ricorrente e la sua famiglia; (3) insufficiente fumus commissi delicti e mancato esame della sussistenza del dolo e della volontà della ricorrente di regolarizzare la propria posizione (pagamenti, istanza di assegnazione, residenza), quindi mancanza di serietà degli indizi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non consentiti o manifestamente infondati. Ha ritenuto che: (i) il Tribunale del riesame e il G.I.P. avevano fornito motivazione non apparente, avendo il G.I.P. rielaborato criticamente gli elementi incorporati e il riesame avere correttamente valutato tali elementi; (ii) la questione della proporzionalità è stata affrontata e motivata dal Tribunale, che ha indicato l'indispensabilità della misura per impedire l'aggravamento del reato e non poteva demandare alla soluzione di problemi di politica sociale; (iii) il fumus del reato è stato adeguatamente ponderato e la presenza di atti come pagamento di indennità, istanza di assegnazione o certificato di residenza non esclude di per sé la sussistenza del reato di cui all'art. 633 c.p.; inoltre il procedimento amministrativo di regolarizzazione non ha avuto esito favorevole. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza il sequestro preventivo disposta dal G.I.P.; la Corte rileva che il decreto di sequestro è stato adottato ai sensi di tale articolo e che il G.I.P. ha rielaborato criticamente gli elementi acquisiti.

  • art. 633 cod. pen.

    Delitto di invasione o usurpazione di alloggio; la Corte conferma che la tutela è della destinazione pubblicistica del bene e che atti come pagamento di indennità o istanze amministrative non escludono automaticamente la configurabilità del reato.

  • art. 639-bis cod. pen.

    Norma relativa ad ulteriori fattispecie connesse all'occupazione abusiva; rientra nell'ambito dei contestati che hanno giustificato il sequestro preventivo.

  • artt. 125, 292, 321 e 324 cod. proc. pen.

    Articoli richiamati dalla difesa per censurare motivazione e procedimento; la Corte valuta che non sussiste violazione di legge perché le ragioni contestate sono state adeguatamente affrontate nei provvedimenti impugnati.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di autonomia di valutazione del giudice: la mancanza di autonoma valutazione può determinare annullamento, ma l'incorporazione è ammessa se dal provvedimento emerge rielaborazione critica.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Cassazione sulle ordinanze di riesame ai casi di violazione di legge, ossia mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e, eventualmente, alle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per condannare la ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali, l'incorporazione di atti della polizia giudiziaria nel decreto del G.I.P. non è di per sé insufficiente se dal provvedimento emerge una rielaborazione critica e conoscenza degli atti; il riesame deve riscontrare tale autonoma valutazione.
  • La Corte di Cassazione, sulle ordinanze del riesame, esercita un sindacato limitato alla violazione di legge o alla totale carenza di motivazione; non valuta nuovamente il merito degli indizi salvo che la motivazione sia assente o meramente apparente.
  • Il requisito della proporzionalità della misura cautelare deve essere concretamente affrontato e motivato dal giudice; però l'impatto abitativo non esclude automaticamente l'adozione della misura se il giudice ritiene la misura indispensabile per interrompere l'illiceità.
  • Il fumus commissi delicti richiede serietà e concretezza degli indizi, ma il giudice del riesame non può sostituirsi al giudice del merito nel sindacare la fondatezza dell'accusa; l'assenza del dolo è rilevabile in sede cautelare solo se emerga ictu oculi.
  • Atti amministrativi o comportamenti che suggeriscono una volontà di regolarizzazione (pagamento indennità, istanze di assegnazione, certificati di residenza) non elidono automaticamente la sussistenza del reato di invasione/occupazione abusiva se manca un titolo formale e l'iter amministrativo non si è concluso favorevolmente.

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