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Sentenza

Sentenza n. 10058/2026 - Roma, Sezione 5

per la corretta attuazione a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della sentenza del Consiglio di Stato n. 7225/2025 pubblicata il 5 settembre 2025 nonché per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento previa sospensiva della determinazione n. RS30 2025/00823/2025 del 29.12.2025, comunicata a mezzo pec il 31.12.2025 con la quale l'INPS ha provveduto all'aggiudicazione alla coop. La Sorgente della gestione dei “Servizi socio-educativi, portierato h24, guardiania, centralino, assistenza infermieristica e trasporto passeggeri presso i Convitti dell'Inps “Principe di Piemonte” di Anagni (FR) Lotto 1, “Regina Elena” di Sansepolcro (AR) Lotto 2, “Santa Caterina” di Arezzo Lotto 3, “Luigi Sturzo” di Caltagirone (CT) Lotto 4 e Convitto “Unificato” di Spoleto (PG) Lotto 5” relativamente all'aggiudicazione del lotto 3 (all.1) degli atti e comunicazioni inerenti il procedimento di verifica di congruità dell'offerta; della nota del RUP del 29.10.2025 (all. 2) con la quale al termine del procedimento di riedizione del sub procedimento di verifica dell'anomalia valutava positivamente le giustificazioni fornite da La Sorgente nonché per quanto possa occorrere delle giustificazioni fornite da La Sorgente (all. 3) e di tutti gli atti, anche non conosciuti, precedenti o conseguenti nonché per il riconoscimento del diritto della ricorrente alla aggiudicazione del servizio e dell'esclusione de La Sorgente dalla gara nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. e del subentro della ricorrente nello stesso; nonché in via subordinata per la condanna al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per responsabilità della P.A. che si quantifica nella misura dell'utile oltre ai danni da perdita di chance e per danno curriculare e di immagine per il quale si chiede in via istruttoria volersi disporre idonea CTU per la determinazione. b) per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della PEI prot. INPS.0017.11/03/2026.0093413 con cui la Direzione Centrale Risorse Strumentali Centrale Unica Acquisti ha trasmesso alla Direzione regionale Toscana il contratto siglato con l’operatore individuato con la Determina oggetto del ricorso principale allo stato non conosciuta dal ricorrente; - del provvedimento della Direzione regionale Toscana dell’INPS, Area Welfare, Patrimonio, Strutture sociali – RUP, datato 12 marzo 2026, , comunicato alla ricorrente via PEC in pari data, recante “Esercizio del diritto di recesso unilaterale (ad nutum) – art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 – dal contratto stipulato con K2B Cooperative Sociale per i servizi socio-educativi, di guardiania, centralino, assistenza sanitaria e infermieristica e trasporto passeggeri presso il Convitto INPS Santa Caterina di Arezzo (Lotto 3)”, con efficacia dal 1° aprile 2026; - del provvedimento dell’INPS con cui è stata autorizzata la stipula del contratto per la gestione del lotto 3 con la coop. La Sorgente al momento non conosciuto dal ricorrente; -nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto; -nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con la coop. La Sorgente per la gestione del servizio di cui al lotto 3 ed il subentro della cooperativa ricorrente nello stesso e per il risarcimento dei danni;

Giustizia amministrativa202601566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: nuova aggiudicazione del lotto 3 alla cooperativa controinteressata, esito della riedizione della verifica di anomalia, contratto stipulato con l'aggiudicataria e recesso unilaterale dal precedente contratto con la ricorrente

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per la corretta attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7225/2025, chiedendo altresì la declaratoria di nullità o l'annullamento della nuova aggiudicazione del lotto 3, dell'esito della verifica di congruità dell'offerta e degli atti connessi, l'esclusione dell'aggiudicataria, la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e, in via subordinata, il risarcimento del danno. Il primo motivo deduceva la nullità per violazione o elusione del giudicato, ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990, nonché carenza assoluta di istruttoria, errore e illogicità manifesta. Il secondo motivo deduceva vizi propri della rinnovata verifica di anomalia dell'offerta, tra cui violazione dell'art. 110 d.lgs. 36/2023, carenza di istruttoria e motivazione, travisamento ed erronea valutazione delle giustificazioni, inattendibilità del divisore orario utilizzato per determinare le ore effettivamente lavorate, omessa o erronea considerazione degli oneri di previdenza complementare, anomalia dei costi della manodopera, violazione del CCNL delle cooperative sociali e degli artt. 11, 108 e 110 d.lgs. 36/2023. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il contratto stipulato con l'aggiudicataria e il recesso unilaterale dell'INPS dal contratto in essere con essa. In corso di causa ha rinunciato alla parte del primo motivo relativa esclusivamente alla nullità per violazione o elusione del giudicato e ai profili strettamente riconducibili all'ottemperanza, mantenendo le censure sui vizi propri della nuova verifica di anomalia. L'INPS e la controinteressata hanno eccepito l'incompetenza funzionale del TAR, in ragione della contemporanea pendenza dinanzi al Consiglio di Stato di un ricorso per ottemperanza avente oggetto, parti e domande sostanzialmente identici.

La decisione

Il TAR ha accolto in via pregiudiziale l'eccezione di incompetenza funzionale e non ha esaminato nel merito le censure sull'aggiudicazione e sulla verifica di anomalia. Ha rilevato che il ricorso introduttivo e il ricorso per ottemperanza già pendente dinanzi al Consiglio di Stato presentavano identità sostanziale di parti, oggetto e petitum, integrando una situazione di litispendenza rilevabile d'ufficio. Il ricorso era stato introdotto dichiaratamente per la corretta attuazione di una sentenza del Consiglio di Stato passata in giudicato, deduceva anche l'elusione del giudicato e chiedeva pronunce tipiche dell'ottemperanza, compresa la sostituzione dell'amministrazione mediante commissario ad acta. Ai sensi degli artt. 112 e 113 c.p.a., la competenza sull'ottemperanza di una sentenza del Consiglio di Stato appartiene esclusivamente e funzionalmente al Consiglio di Stato. Il TAR ha richiamato il principio dell'Adunanza Plenaria n. 2/2013, secondo cui, quando l'amministrazione riedita il potere in esecuzione di un giudicato, le censure relative all'ottemperanza e quelle sui vizi propri del nuovo atto possono essere trattate unitariamente davanti al giudice dell'ottemperanza; soltanto quest'ultimo può qualificare le domande, distinguere i profili esecutivi da quelli di annullamento e, se necessario, disporre la conversione della relativa parte nel rito ordinario. Il giudice di primo grado non può invece convertire autonomamente in ricorso ordinario un'azione che, per struttura e finalità, investe l'adeguamento dell'attività amministrativa al giudicato. La rinuncia parziale al primo motivo non ha modificato retroattivamente la natura dell'azione né sanato l'incompetenza originaria. Anche le censure formalmente riferite ai vizi propri della verifica di anomalia risultavano strettamente connesse all'accertamento preliminare del corretto adempimento del giudicato e dovevano essere esaminate, in via prioritaria, dal Consiglio di Stato. Il TAR ha quindi dichiarato la propria incompetenza funzionale, disposto la trasmissione degli atti alla Quinta Sezione del Consiglio di Stato nell'ambito del giudizio di ottemperanza già pendente e compensato le spese.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La ricorrente l'ha invocato per dedurre la nullità degli atti amministrativi asseritamente elusivi del giudicato; il TAR non ha esaminato nel merito tale censura.

  • art. 11 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina applicabile alla verifica dell'offerta e al rispetto del contratto collettivo; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nella verifica dell'offerta; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla verifica dell'anomalia dell'offerta; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di incompetenza funzionale.

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza deve essere proposto davanti al giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire; per le sentenze del Consiglio di Stato, direttamente davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 113, comma 1, c.p.a.

    in capo al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta

    Radica la competenza sull'ottemperanza presso il giudice che ha emesso il provvedimento; per una sentenza del Consiglio di Stato, la competenza appartiene al Consiglio di Stato.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato nel dispositivo quale base processuale della trasmissione degli atti al giudice funzionalmente competente per l'ottemperanza.

  • art. 14, comma 3, c.p.a.

    tutte le questioni relative all'ottemperanza

    Qualifica come funzionale la competenza del giudice dell'ottemperanza, estendendola a tutte le questioni relative all'esecuzione del giudicato.

  • art. 121 c.p.a.

    Richiamato nelle domande della ricorrente per la declaratoria di inefficacia del contratto; non esaminato dal TAR.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato nelle domande della ricorrente per la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro; non esaminato dal TAR.

Massime di principio

  • La cognizione delle questioni relative all'ottemperanza di una sentenza del Consiglio di Stato appartiene in via esclusiva e funzionalmente inderogabile al Consiglio di Stato stesso; il TAR non può decidere tali questioni né riqualificare autonomamente l'azione come ordinaria azione di annullamento.
  • Quando l'amministrazione riedita il potere in esecuzione di un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può esaminare unitariamente sia le censure relative alla violazione o elusione del giudicato sia quelle concernenti i vizi propri del nuovo provvedimento, distinguendo successivamente le rispettive componenti e disponendo, se necessario, la conversione della sola parte relativa ai vizi di legittimità ordinari.
  • La rinuncia successiva a un motivo relativo alla violazione o elusione del giudicato non modifica retroattivamente la natura originaria dell'azione e non sana l'incompetenza funzionale del giudice adito.
  • Quando le censure sui vizi propri del nuovo atto sono strettamente connesse alla verifica del corretto adempimento del giudicato, esse devono essere preliminarmente conosciute dal giudice dell'ottemperanza; il giudice ordinario di annullamento non può anticipare la qualificazione e separazione delle domande.
  • La contemporanea pendenza davanti al giudice dell'ottemperanza e davanti a un diverso giudice di un ricorso avente sostanzialmente le medesime parti, oggetto e domande integra litispendenza e giustifica la trattazione unitaria davanti al giudice funzionalmente competente, anche per evitare decisioni contrastanti.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEsecuzione del contratto pubblicoGiudizio di ottemperanzaGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereRiparto di giurisdizioneNullità del provvedimentoPrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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