Cassazione Penale, Sentenza n. 35300/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Milano che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, ha sostituito la misura non custodiale (obbligo di presentazione alla p.g.) con la custodia in carcere per il reato contestato (art. 497-bis comma 2 c.p.). Contestava vizi di motivazione: in particolare che il Tribunale di Lodi avesse ritenuto adeguata una misura non custodiale sulla base dell'art. 275 comma 2-bis c.p.p. (prognosi che la pena sarebbe risultata non superiore a tre anni), mentre l'ordinanza impugnata non avrebbe motivato sul perché disattendere tale prognosi e adottare una misura più afflittiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui il divieto di applicare la custodia previsto dall'art. 275 comma 2-bis c.p.p. non è assoluto: è possibile derogare se le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con misure meno afflittive. Il Tribunale aveva argomentato diffusamente la gravità delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere, nonché l'impossibilità degli arresti domiciliari. La Corte ha altresì osservato che per il reato contestato la pena minima edittale coincide sostanzialmente con il parametro di tre anni. Per effetto di ciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
Consente al pubblico ministero di proporre appello avverso provvedimenti relativi a misure cautelari; fondamento dell'impugnazione del PM nel caso di specie.
art. 497-bis c.p., comma 2
Indica il reato contestato al ricorrente; la sentenza si limita a richiamare il capo d'imputazione senza svilupparne il contenuto normativo nel dettaglio.
art. 275, comma 2-bis, c.p.p.
Stabilisce il divieto di applicare la custodia cautelare quando il giudice ritiene che al termine del giudizio non sarà inflitta una pena detentiva non inferiore a tre anni, ma ammette una deroga nell'ipotesi in cui le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con misure meno afflittive.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali e il versamento di somme alla cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso (conseguenze economiche a carico del ricorrente).
Massime di principio
- Il divieto previsto dall'art. 275 comma 2-bis c.p.p. non è assoluto: anche se la prognosi sulla pena lascia prevedere una pena inferiore a tre anni, il giudice può comunque applicare la custodia in carcere se le esigenze cautelari non sono soddisfatte da misure meno afflittive.
- Il giudice che deroga al divieto deve motivare le ragioni che giustificano l'adozione della misura più grave (esigenze cautelari concrete, condizioni personali dell'indagato, impossibilità degli arresti domiciliari, rischio di fuga o inquinamento delle prove).
- Un'impugnazione generica che non confuta specificamente la motivazione del giudice sulle esigenze cautelari rischia l'inammissibilità: l'attacco deve essere articolato e rivolto ai punti decisivi della motivazione.
- Nella valutazione cautelare il parametro prognostico sulla pena è un elemento rilevante ma non esclusivo: va confrontato con la gravità delle esigenze cautelari e le condizioni di vita dell'indagato.
- Le sentenze di merito che dettagliano le ragioni della deroga al divieto di custodia offrono solida base per resistere a censure in sede di legittimità; in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato a spese e ammenda.
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