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Sentenza

Sentenza n. 1807/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sez. Lavoro e Previdenza, n. 1082 depositata e resa pubblica il 20 Giugno 2024, r.g. 393/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all'amministrazione in data 22 Ottobre 2024 anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 29 Gennaio 2026;

Giustizia amministrativa202601245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 1082, depositata il 20 giugno 2024 e passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (lavoratrice scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 1082 del 20 giugno 2024, resa nel procedimento r.g. 393/2024 e passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 22 ottobre 2024 anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Nel corso del giudizio, con nota del 16 ottobre 2026, la ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere, dichiarando intervenuto il pagamento della somma dovuta in esecuzione della pronuncia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il pagamento intervenuto ha soddisfatto la pretesa azionata in giudizio. Ha posto le spese processuali a carico del Ministero, in ragione del tardivo adempimento, liquidandole in € 300, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato ove dovuto e versato; ha disposto la distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ritenuto che debba quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., risultando soddisfatta la pretesa azionata in giudizio;

    La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'adempimento dell'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa fatta valere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto integrale pagamento di quanto dovuto in esecuzione del giudicato soddisfa la pretesa azionata e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'amministrazione adempie tardivamente alla pronuncia azionata in ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico nonostante la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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