Cassazione Penale, Sentenza n. 3744/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze con quattro motivi principali: (1) carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione riguardo all'affidabilità e al valore probatorio della perizia antropomorfica (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. e art. 192, comma 2 c.p.p.), sostenendo che la perizia forniva solo "media" o incerta compatibilità e che elementi discordanti (es. mancanza di ombra di un tatuaggio) non erano stati adeguatamente considerati; (2) contestazione della configurabilità del concorso nei reati e della prova del concorso morale, lamentando ragionamenti circolari e genericità nell'indicare il ruolo di ciascun imputato; (3) censura sull'applicazione della recidiva reiterata specifica (infraquinquennale per Simone Bini e reiterata specifica per Franco Bini), lamentando motivazione meramente elencativa e non concreta circa la maggiore pericolosità sociale; (4) riserva di chiedere l'applicazione di pene sostitutive ai sensi dell'art. 95, comma 1, d.lgs. 10/10/2022, n.150 (disciplina transitoria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e/o infondati, confermando la sentenza di condanna: il primo motivo è stato ritenuto non fondato (i giudici hanno ritenuto adeguatamente valutati i limiti della perizia antropomorfica e la rilevanza degli altri indizi, tra cui l'intestazione dell'auto e l'uso del telefono rubato), il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, il terzo è stato ritenuto manifestamente infondato (l'applicazione della recidiva è stata ritenuta sufficientemente motivata) e il quarto inammissibile in ragione della disciplina transitoria sugli istituti sostitutivi; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma a titolo di responsabilità processuale come indicato in sentenza.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Consente contestazioni per vizio della motivazione; la Cassazione ricorda che in questa sede sono sindacabili solo la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione su punti essenziali e non la mera diversa valutazione della persuasività delle prove.
art. 192, comma 2 c.p.p.
Richiama l'obbligo di valutazione del quadro indiziario e degli elementi che possano essere a discarico; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adempiuto a tale valutazione, spiegando la rilevanza e i limiti di ciascun indizio.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Invocato congiuntamente per censure di fatto e di diritto; la Corte ricorda i limiti del sindacato in Cassazione sulla valutazione di merito delle prove.
art. 95, comma 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Disciplina transitoria sulle pene sostitutive; la Corte conferma che, per processi con sentenza di appello già pronunciata alla data di entrata in vigore, il condannato potrà chiedere la sostituzione della pena al giudice dell'esecuzione una volta formato il giudicato.
art. 20-bis c.p.
Richiamato nel contesto della disciplina transitoria: la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza innanzi alla Cassazione e incide sui termini e sui destinatari delle istanze di sostituzione pena.
art. 616, comma 1 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha imposto ai ricorrenti il pagamento delle spese e di una somma per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina in sede di legittimità la mera persuasività o la rivalutazione delle prove; sono ammissibili censure solo per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali.
- Se la sentenza d'appello si salda argomentativamente con quella di primo grado (c.d. 'doppia conforme'), le due decisioni possono essere lette congiuntamente e la Cassazione valuta il corpo decisionale unitario.
- Le censure generiche o che non specificano il contributo probatorio richiesto (ad es. ruolo concreto di ciascun imputato) sono inammissibili.
- Sull'affidabilità di perizie scientifiche di natura controversa (es. antropomorfica vs antropometrica), il giudice di merito deve indicare i limiti dell'accertamento; tuttavia, il loro utilizzo è lecitamente integrato con altri indizi quando la valutazione non risulti manifestamente illogica.
- L'applicazione della recidiva richiede motivazione specifica ma può essere anche succinta: il giudice esercita un potere discrezionale non sindacabile in Cassazione se la motivazione è congrua e attesta la prosecuzione di un percorso criminogeno.
- In presenza di riforme penali/transitorie, il periodo di impugnazione e la data di entrata in vigore determinano il soggetto competente e il momento in cui il condannato può richiedere benefici (es. istanza di sostituzione della pena al giudice dell'esecuzione una volta formato il giudicato).
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