Ordinanza n. 9603/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di approvazione della graduatoria finale e graduatoria del concorso per il profilo FT35, nella parte in cui è stato applicato il limite del 20% degli idonei, nonché nota di chiarimento sull’applicazione della cosiddetta norma taglia-idonei
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno partecipato e superato la prova prevista dal bando del concorso pubblico per 1.000 posti di assistente tecnico del Ministero della Difesa, ma non sono stati inclusi nella graduatoria in ragione dell’applicazione del limite del 20% degli idonei previsto dall’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001. Hanno chiesto l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento del diritto all’inserimento in graduatoria secondo il punteggio conseguito. Con il quinto motivo hanno dedotto, in particolare, che l’applicazione del limite agli idonei avrebbe svuotato la riserva obbligatoria del 50% dei posti prevista in favore dei militari volontari dall’art. 1014, comma 1, lett. c), del codice dell’ordinamento militare, chiedendo quindi anche l’applicazione della riserva. Il TAR ha rilevato che, ove tale censura fosse fondata, i ricorrenti potrebbero essere inseriti in graduatoria e scavalcare candidati già presenti, con conseguente individuazione di questi ultimi quali controinteressati. Il ricorso non era stato notificato ad alcun controinteressato. L’istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami è stata ritenuta insufficiente, poiché tale autorizzazione può essere disposta soltanto dopo la corretta instaurazione del giudizio. Essendo decorsi più di 60 giorni dall’approvazione della graduatoria, i ricorrenti erano in astratto decaduti dalla possibilità di effettuare la notifica.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessaria, ai fini della corretta instaurazione del giudizio, la notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, individuati nei candidati già collocati in graduatoria che potrebbero essere scavalcati per effetto dell’eventuale applicazione della riserva. Pur rilevando il decorso del termine ordinario di 60 giorni, il Collegio ha disposto d’ufficio la rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 c.p.a., ravvisando un errore scusabile determinato anche dalla circostanza che la graduatoria non riportava, oltre a nome e cognome, ulteriori dati anagrafici utili per una tempestiva notificazione. Ha assegnato ai ricorrenti 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per notificare il ricorso ad almeno un controinteressato e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio dell’8 luglio 2026. Non è stata ancora decisa la domanda di annullamento nel merito.
Norme richiamate
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001
limite del 20% degli idonei
La controversia di merito riguarda la legittimità dell’applicazione del limite del 20% degli idonei alle graduatorie concorsuali approvate nel 2026; l’ordinanza non decide tale questione.
art. 1014, comma 1, lett. c), codice dell’ordinamento militare
riserva obbligatoria del 50% dei posti a favore dei militari volontari delle Forze Armate
La censura dei ricorrenti prospetta che l’applicazione del limite agli idonei possa svuotare la riserva di legge; l’ordinanza considera tale prospettazione ai soli fini della necessità di notificare il ricorso a controinteressati.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Impone, ai fini della corretta instaurazione del giudizio, la notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato.
art. 37 c.p.a.
Consente al giudice, anche d’ufficio, di rimettere in termini la parte incorsa in decadenze processuali quando ricorrano oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto non imputabili all’agente. Nel caso concreto la difficoltà di individuare tempestivamente i controinteressati, per l’assenza di ulteriori dati anagrafici nella graduatoria, ha integrato errore scusabile.
Massime di principio
- Quando l’accoglimento di una censura può determinare l’inserimento del ricorrente in una graduatoria e lo scavalcamento di soggetti già collocati, questi ultimi assumono la qualità di controinteressati e il ricorso deve essere notificato ad almeno uno di essi ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
- L’istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami non sostituisce la notificazione necessaria a uno dei controinteressati per la corretta instaurazione del giudizio; l’autorizzazione può essere valutata soltanto dopo che il giudizio sia stato correttamente instaurato.
- Il decorso del termine per notificare il ricorso a un controinteressato non preclude in assoluto la rimessione in termini quando sussistano oggettive difficoltà non imputabili alla parte, valutabili caso per caso ai sensi dell’art. 37 c.p.a.
- La mancata indicazione nella graduatoria di dati anagrafici ulteriori rispetto a nome e cognome può costituire, in concreto, una circostanza idonea a integrare errore scusabile e a giustificare la rimessione in termini per la notificazione al controinteressato.
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