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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4541/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su tre motivi principali: 1) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 595 c.p.) per non avere gli organi inquirenti verificato tecnicamente l'origine del commento anonimo (es. acquisizione dei MAC address della rete Wi‑Fi della società Co.Ge.Mar. s.r.l. e del portatile dell'imputato) e per non aver valutato l'ipotesi di manipolazione/controllo da parte di soggetti riconducibili alla mafia barcellonese; 2) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 595 c.p.) sostenendo la veridicità delle comunicazioni riguardanti il giornalista Orlando (documentazione e intercettazioni sulle presunte pressioni per la sostituzione di La Rosa e l'assunzione della sorella di Orlando) che avrebbero giustificato l'assenza di diffamazione; 3) vizio di motivazione e violazione di diritti costituzionali ed europei (art. 578 c.p.p., art. 6 CEDU, art. 117 Cost., direttiva 2016/343/UE, art. 48 CDFUE) perché la Corte d'appello, pur rilevando la prescrizione del reato, ha confermato le statuizioni civili e ciò sarebbe incompatibile con la presunzione di innocenza e con il diritto dell'imputato a non essere considerato colpevole.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto esaustiva e coerente la motivazione della Corte territoriale in ordine all'individuazione dell'imputato quale unico soggetto con interesse a diffondere il messaggio anonimo, ha escluso che le ipotesi alternative prospettate dalla difesa (interventi di clan, coinvolgimento di terzi, intercettazioni private) fossero provate o plausibili, e ha confermato la qualificazione della condotta come diffamatoria nei confronti del giornalista Orlando. Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 c.p.p. la Corte ha richiamato la pronuncia della Corte costituzionale n. 182/2021, che ha ritenuto fondata la disciplina: il giudice d'appello, anche se dichiara estinto il reato per prescrizione, può decidere sulle sole statuizioni civili valutando l'illecito civile (art. 2043 c.c.) senza dover accertare la responsabilità penale. Perciò il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese della parte civile (liquidate in euro 1.000 oltre interessi).

Norme richiamate

  • art. 595 codice penale

    Norma che disciplina il reato di diffamazione; la Corte ha ritenuto integrata la condotta diffamatoria contro il giornalista Orlando in base al contenuto e alle modalità della pubblicazione anonima.

  • art. 578 codice di procedura penale

    Disposizione che disciplina la decisione dell'appello quando il reato è estinto per prescrizione: secondo la giurisprudenza e la Corte costituzionale richiamata, il giudice dell'impugnazione può decidere 'ai soli effetti civili', valutando l'illecito civile e il risarcimento senza dover pronunciarsi sulla responsabilità penale.

  • art. 578-bis codice di procedura penale

    Norma richiamata a confronto per evidenziare che alcune conferme in materia di misure patrimoniali presuppongono valutazioni diverse; la Cassazione la cita per chiarire limiti e differenze rispetto all'art. 578.

  • art. 2043 codice civile

    Fonte dell'illecito civile: il giudice dell'impugnazione deve accertare gli elementi dell'illecito aquiliano (danno ingiusto, nesso di causalità, colpa) per decidere sulle statuizioni civili anche se il reato penale è estinto per prescrizione.

  • art. 603, comma 3-bis, codice di procedura penale

    Richiama la necessità, se occorre, della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili; la Corte costituzionale e la Cassazione insistono sulla pienezza dell'esame probatorio in appello.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 07/07/2021

    n. 182 del 07/07/2021, dep. 30/07/2021

    La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni sollevate circa la presunta incompatibilità dell'art. 578 c.p.p. con la Costituzione e il diritto europeo, confermando che la disciplina bilancia presunzione di innocenza e tutela del danneggiato e che il giudice d'appello valuta l'illecito civile senza dover accertare la responsabilità penale.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali in Cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende.

  • art. 6 CEDU, art. 117 Cost., direttiva 2016/343/UE e art. 48 CDFUE

    Richieste di conformità costituzionale ed europea sono state esaminate alla luce della giurisprudenza nazionale e della Corte costituzionale: la documentazione giurisprudenziale ha ritenuto compatibile il meccanismo previsto dall'art. 578 c.p.p. con la tutela della presunzione di innocenza e con i principi europei.

Massime di principio

  • Se il reato penale è estinto per prescrizione, il giudice d'appello può comunque decidere sulle richieste risarcitorie valutando l'illecito civile (art. 2043 c.c.) senza dover accertare la responsabilità penale 'anche incidenter tantum'.
  • Per contrastare una decisione che conferma statuizioni civili dopo la prescrizione occorre sollevare censure di diritto: la Cassazione non ammette una rivalutazione estesa del compendio probatorio in sede di legittimità quando le doglianze siano essenzialmente fattuali.
  • Ipotesi alternative di attribuzione di un contenuto anonimo a terzi (es. intercettazioni, manipolazioni da parte di clan, accessi alla rete Wi‑Fi) devono essere provate con elementi concreti e non con mere congetture: assenze di acquisizioni tecniche o indizi precisi rendono tali ipotesi implausibili.
  • Quando il giudice d'appello conferma o riforma statuizioni civili dopo la prescrizione, la motivazione deve essere completa e coerente rispetto al compendio probatorio; l'omesso esame dei motivi di gravame può determinare rinvio al giudice civile (art. 622 c.p.p.).
  • Questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 578 c.p.p. sono state chiarite dalla Corte costituzionale: il bilanciamento fra tutela del danneggiato e presunzione di innocenza consente la decisione sulle sole conseguenze civili senza violare i diritti europei.

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