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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08969/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte acquirente)

La controversia

La lite trae origine da una scrittura privata del 25 aprile 1979, contenente insieme una disciplina locatizia e un impegno a vendere un complesso immobiliare previo pagamento di parte del prezzo già versato e del residuo al definitivo. Il promissario acquirente, dopo un primo giudizio concluso nel 1996 con rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. per mancata regolarizzazione urbanistica e necessità di un nuovo invito a stipulare, aveva nuovamente convocato il promittente venditore e poi riassunto il giudizio dopo cassazione con rinvio. I convenuti avevano opposto giudicato, prescrizione, decadenza per tardiva stipula, tardività dell’eccezione di inadempimento dell’attore, e impossibilità della pronuncia per intervenuta vendita a terzi. La Corte d’appello di rinvio ha invece accolto la domanda di trasferimento coattivo, subordinandola al pagamento del residuo prezzo, e ha dichiarato inammissibili le domande risarcitorie e di rimborso spese. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) difetto di legittimazione degli attori per inefficacia del legato testamentario; 2) violazione del giudicato esterno formatosi sulle precedenti sentenze; 3) violazione dell’art. 2932 c.c. per mancato avveramento della condizione/termine e sopravvenuta inefficacia del preliminare; 4) tardività e inconfigurabilità dell’eccezione di inadempimento/decadenza; 5) prescrizione del diritto all’esecuzione specifica; 6) impossibilità di trasferimento per alienazione a terzi nelle more.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intervento adesivo dipendente del terzo acquirente del bene, ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato i ricorrenti, in solido con l’interveniente, alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti, con distrazione al difensore antistatario, oltre all’ulteriore contributo unificato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi sulla legittimazione successoria, sull’inesistenza di un giudicato preclusivo, sulla dedotta decadenza, sulla tardività dell’eccezione di inadempimento e sulla pretesa impossibilità del trasferimento per vendita a terzi. Ha invece dichiarato inammissibile il motivo sulla prescrizione perché non aggrediva la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato l’effetto interruttivo e sospensivo della domanda originaria e la sopravvenuta possibilità giuridica del trasferimento in corso di causa.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale della causa in cassazione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 654 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, ma la Corte ha risolto la questione sulla base della disciplina successoria e del legato di cosa/litigiosa.

  • art. 588 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel primo motivo in tema di disposizioni testamentarie.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    invocati per l’interpretazione del testamento e del preliminare, ma la Corte ha valorizzato il tenore letterale del testamento.

  • art. 2908 c.c.

    richiamato per censurare il preteso contrasto con il giudicato; la Corte ha escluso la formazione di un giudicato ostativo sul diritto ex art. 2932 c.c.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato formale delle precedenti decisioni.

  • art. 2932, primo comma, c.c.

    ritenuto azionabile anche dopo la sopravvenuta regolarizzazione urbanistica e, nel caso concreto, non precluso da giudicato, decadenza o alienazione a terzi trascritta successivamente.

  • artt. 1346 e 1353 c.c.

    invocati per sostenere invalidità/inefficacia del preliminare per mancato avveramento della condizione; la Corte ha escluso tale lettura.

  • art. 1460 c.c.

    richiamato per l’eccezione di inadempimento; la Corte ha confermato la tardività della sua proposizione.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per le preclusioni assertive nel processo civile.

  • art. 167 c.p.c.

    interpretato nel senso che le eccezioni in senso stretto, come l’eccezione di inadempimento, devono essere proposte tempestivamente nella comparsa di risposta, pena decadenza.

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato per il termine di costituzione del convenuto cui si collega la decadenza ex art. 167 c.p.c.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato sul tema della decorrenza della prescrizione del diritto di ottenere l’esecuzione specifica.

  • art. 2943, secondo comma, c.c.

    la Corte ha ritenuto che la domanda giudiziale spiegata nel primo processo avesse efficacia interruttiva della prescrizione.

  • art. 2945 c.c.

    la Corte ha riconosciuto che gli effetti interruttivi della domanda si protraggono fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

  • art. 2652, n. 2, c.c.

    la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. prevale sull’acquisto trascritto successivamente da terzi.

  • art. 651 c.c.

    richiamato per qualificare la disposizione testamentaria come legato di cosa altrui consapevole.

  • art. 93 c.p.c.

    fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    fonte dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la misura del contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 46 d.P.R. n. 380/2001

    richiamato nel ragionamento sulla necessità della regolarità urbanistica come condizione dell’azione per la sentenza costitutiva.

Massime di principio

  • Il testamento può trasferire al legatario la posizione sostanziale collegata a un diritto litigioso; se dal suo tenore emerge la volontà di attribuire ogni titolarità sul giudizio in corso e il bene è oggetto di futura sentenza costitutiva, la disposizione va letta come legato di res litigiosa, con effetti obbligatori e riferiti al diritto che maturerà all’esito del giudizio.
  • Il giudicato formatosi sul rigetto di una precedente domanda ex art. 2932 c.c. non preclude la riproposizione della domanda quando il rigetto era dipeso da una situazione temporanea o da un difetto sopravvenibilmente sanabile, come la mancanza di regolarità urbanistica o l’omessa offerta del prezzo, purché il contratto non sia stato risolto.
  • L’eccezione di inadempimento ha natura di eccezione in senso stretto e deve essere proposta tempestivamente nella comparsa di risposta; se sollevata oltre il termine di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., è tardiva e inammissibile.
  • Il termine pattuito per la stipula del definitivo assume valore essenziale solo se risulta in modo inequivoco la volontà delle parti di perdere l’utilità economica del contratto con il suo inutile decorso; non basta una clausola formulata in termini rigidi, occorrendo una valutazione complessiva del testo negoziale e della causa concreta.
  • La domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica spiega effetto interruttivo della prescrizione e tale effetto permane sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo, sicché la sopravvenienza della condizione di ammissibilità o la reiterazione della domanda possono essere valutate nel medesimo continuum processuale.
  • La trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. attribuisce efficacia prenotativa e rende inopponibile l’acquisto trascritto successivamente dal terzo, senza impedire la pronuncia costitutiva a favore del promissario acquirente.
  • In cassazione l’intervento del terzo è inammissibile, salvo il limitato caso del successore a titolo particolare nel diritto controverso; l’acquirente del bene dal promittente venditore non subentra, di regola, nell’obbligo di stipulare il definitivo derivante dal preliminare.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareTestamentoCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiContrattiSuccessioniImmobiliareProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizioneDecadenzaNullità

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