Cassazione Penale, Sentenza n. 22042/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Roma, della condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri (23/10/2020) per rapina aggravata in concorso (capo A) e lesioni personali aggravate in concorso (capo B). I motivi principali: (1) nullità o inutilizzabilità della denuncia-querela e della ricognizione della persona offesa (Enache Florin) per essere "alloglotta" e non aver avuto interprete; (2) errata applicazione dell'art. 628 c.p. e carenza di motivazione sul nesso causale tra violenza e impossessamento e sull'elemento del profitto, alla luce della dichiarazione della persona offesa secondo cui l'impossessamento del cellulare sarebbe avvenuto dopo la violenza; (3) mancanza di motivazione sul concorso ex art. 110 c.p. e sul collegamento intenzionale fra l'azione punitiva originaria e la sottrazione poi realizzata da altro compartecipe; (4) omessa considerazione delle circostanze attenuanti (art. 62 n.4 c.p.) e delle attenuanti generiche prevalenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: (1) la mancata nomina di interprete non determina di per sé inutilizzabilità o nullità delle dichiarazioni della persona alloglotta e, comunque, la sentenza di merito ha fondato la condanna anche sulle dichiarazioni dei testi oculari; (2) in tema di rapina il dolo può essere concomitante o sopravvenuto all'impiego della violenza, non essendo necessario che l'impossessamento sia l'obiettivo sin dal primo atto; (3) non sussiste vizio logico-giuridico nel riconoscimento del concorso e del collegamento causale tra violenza e sottrazione, anche considerando che il telefono non è stato restituito; (4) il telefono non è di valore irrisorio e la valutazione comparativa delle circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Conseguentemente è confermata, in sostanza, la condanna di primo grado (pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione e euro 1.200 di multa, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in equivalenza) e la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
riferimento procedurale relativo alla discussione orale: non richiesta dalle parti, processo trattato con contraddittorio scritto
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
predisposizione del contraddittorio scritto per il procedimento in Cassazione, invocata e applicata
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limitazione dei motivi e ambito della motivazione in cassazione, usata per delimitare l'esame dei motivi
art. 143-bis e 90-bis lett. A e lett. C, d.lgs. 212/2015 e art. 107-ter disp. att. cod. proc. pen.
art. 143-bis e 90-bis d.lgs. 212/2015; art. 107-ter disp. att. cod. proc. pen.
richiamate nella censura sulla querela e sulla ricognizione della persona offesa alloglotta; la Corte ha ritenuto infondato il vizio invocato
art. 500, comma 4, cod. proc. pen.
art. 500, comma 4, cod. proc. pen.
norma relativa all'acquisizione delle dichiarazioni di persone che non comprendono la lingua: la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni siano comunque utilizzabili se acquisite secondo tale disposizione
art. 628 cod. pen. (rapina)
interpretazione consolidata che il dolo di impossessamento può essere concomitante o sopravvenuto all'uso della violenza; sufficiente il nesso causale formato nell'evento complessivo
art. 110 cod. pen.
riconoscimento del concorso tra più autori: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sul concorso e sul contributo all'evento illecito
art. 62 n. 4 cod. pen.
attenuante per il danno di lieve entità: la Corte ha ricordato che il valore del bene e gli effetti pregiudizievoli complessivi vanno considerati; un telefono non è ritenuto di valore trascurabile
art. 616 cod. proc. pen.
norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle somme a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La mancata nomina immediata di un interprete per una persona alloglotta non comporta automaticamente l'inutilizzabilità o la nullità delle sue dichiarazioni: va valutata la regolarità dell'acquisizione (es. art. 500, comma 4 c.p.p.) e il loro contenuto in combinazione con altri elementi probatori.
- Nel delitto di rapina il dolo di impossessamento può formarsi anche durante lo svolgimento dell'azione violenta; non è necessario che l'impossessamento fosse l'obiettivo sin dal primo atto violento.
- Per il riconoscimento del reato in concorso (art. 110 c.p.) è sufficiente che ciascun partecipante abbia dato un contributo volontario all'azione criminosa complessiva; la distinzione tra finalità "punitive" e finalità "predatorie" non esclude automaticamente il concorso se in concreto si realizza lo spossessamento a fini di profitto.
- La valutazione della prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti è discrezionale e rientra nel giudizio di merito: la Cassazione sindaca solo l'eventuale arbitrarietà o illogicità della motivazione.
- Le dichiarazioni oculari di testimoni possono, da sole, sorreggere una condanna se ritenute attendibili e congruenti con gli altri elementi probatori; l'eventuale contraddittorietà della querela rispetto all'incidente probatorio può essere valorizzata come elemento di inattendibilità, ma non necessariamente determinare l'inutilizzabilità del materiale probatorio.
- In sede di impugnazione in Cassazione, motivi che non si confrontano con la motivazione di merito o che ripropongono valutazioni probatorie tipiche del giudice di merito sono frequentemente ritenuti manifestamente infondati o inammissibili.
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