Cassazione Civile, Sentenza n. 6862/2020 del 11/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava l’avviso con cui, su richiesta del Comune di Roma e ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, era stato rivisto il classamento di tre immobili di sua proprietà, con attribuzione di nuove rendite e variazioni di classe dalla classe 1 alla 5, dalla classe 3 alla 7 e dalla classe 1 alla 3. La CTP di Roma, con sentenza n. 24993/2015, aveva respinto il ricorso; la CTR di Roma, con sentenza n. 8626/2016 depositata il 19 dicembre 2016, aveva respinto l’appello, ritenendo sussistenti i presupposti della revisione e richiamando la posizione degli immobili in una zona servita dai mezzi pubblici, di rilievo residenziale, culturale e commerciale e interessata da riqualificazione urbanistica. Il contribuente proponeva cinque motivi: (1) omessa motivazione della sentenza regionale, perché avrebbe considerato soltanto due dei tre immobili e avrebbe usato argomentazioni incongrue e insufficienti; (2) violazione degli obblighi di motivazione degli atti amministrativi e tributari, poiché le indicazioni contenute nell’avviso e nella sentenza erano generiche e non permettevano di comprendere la pretesa; (3) violazione delle norme del processo tributario, sostenendo che l’Ufficio aveva dichiarato di avere svolto indagini e sopralluoghi, ma i relativi atti non risultavano nell’accertamento e non erano conoscibili dal contribuente; (4) omessa pronuncia sulle domande formulate nel ricorso introduttivo e in appello; (5) omesso esame della circostanza, risultante dal certificato catastale e dall’accertamento, che gli immobili interessati in via (omissis) erano al piano seminterrato e privi di affacci sulla strada. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi secondo, terzo, quarto e quinto, concentrandosi sulla sufficienza della motivazione dell’avviso di riclassamento ex comma 335.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente, senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto. Ha ritenuto che la revisione ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 richieda una motivazione rigorosa, riferita sia ai presupposti della riclassificazione della microzona sia ai criteri di applicazione alle singole unità immobiliari. L’avviso non indicava i dati, le fonti, i metodi e i criteri utilizzati per determinare e comparare i valori medi di mercato e catastali della microzona e dell’intero territorio comunale, né spiegava come il riallineamento zonale avesse giustificato gli specifici aumenti di classe e di rendita. I generici riferimenti alla riqualificazione e alle caratteristiche della zona non colmavano tali lacune, che non erano state integrate nel corso del giudizio. La Corte ha precisato che le diverse procedure di revisione del classamento hanno presupposti non intercambiabili e che l’Amministrazione non può sostituire in giudizio la causa giustificativa indicata nell’atto. Le spese dell’intero procedimento sono state compensate per la complessità della vicenda, il succedersi delle interpretazioni giurisprudenziali e la controvertibilità delle questioni.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311
Ne consegue che se l’amministrazione intende procedere alla revisione del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, dovrà seguire un iter scomponibile, sul piano funzionale, in due fasi.
La procedura comporta dapprima l’accertamento e la specifica prova dei presupposti che legittimano la riclassificazione della microzona e, successivamente, la deduzione e prova dei parametri e dei criteri impiegati per applicarla alla singola unità immobiliare.
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311
A fronte di una norma che, come si vede, identifica in modo astratto i presupposti per l’identificazione delle microzone “anomale” e per la determinazione quantitativa della rispettiva “anomalia”, l’Amministrazione finanziaria deve assolvere, secondo la regola generale, l’onere di dedurre e provare la sussistenza in fatto dei medesimi presupposti; ma preliminarmente ha l’onere di dichiarare in modo preciso e specifico quale sia l’interpretazione applicativa della normativa da essa concretamente adottata, perchè solo così il contribuente è posto in grado di verificare ed eventualmente contestare o riconoscere la legittimità, in diritto e in fatto, dell’operato dell’Amministrazione.
L’avviso deve esporre in modo preciso l’interpretazione applicativa adottata e gli elementi fattuali che comprovano i presupposti della riclassificazione, consentendo al contribuente di controllare e contestare l’operato amministrativo.
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311
Di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati.
Il mero richiamo allo scostamento fra valori di mercato e catastali o agli atti amministrativi presupposti non basta: devono essere specificati fonti, modalità di rilevazione e criteri di elaborazione dei dati.
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311
A questo difetto radicale di motivazione circa la sussistenza e preliminarmente – l’identificazione dei presupposti per la revisione del classamento ai sensi della L. n. 301 del 2004, ex art. 1, comma 335, si aggiunge poi un altrettanto radicale difetto di motivazione circa i criteri utilizzati per tradurre il riallineamento della microzona in questione in specifica rideterminazione delle rendite catastali delle unità immobiliari in essa situate.
La motivazione deve anche spiegare il passaggio dai presupposti e dal riallineamento riferiti alla microzona alla concreta rideterminazione della rendita della singola unità.
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311
La finalità della revisione è quella di riallineare i rapporti tra valori medi di mercato e valori medi catastali, riducendo il rapporto (e cioè aumentando il denominatore rappresentato dalle rendite catastali) delle microzone in cui esso è attualmente maggiore di oltre il 35 per cento rispetto al rapporto tra valore di mercato e valore catastale mediamente presente sul territorio comunale.
La revisione ha funzione perequativa e di riallineamento tra microzone; non è diretta a correggere errori originari del classamento della singola unità o ad aggiornare la rendita per migliorie edilizie individuali.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Le considerazioni sopra esposte portano ad accogliere l’originario ricorso del contribuente non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (art. 384 c.p.c., comma 2).
Accertata la fondatezza della censura sulla base degli elementi già disponibili, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Le diverse procedure di revisione del classamento catastale hanno presupposti, condizioni e modalità distinti; la causa giustificativa propria della procedura scelta non può essere sostituita in giudizio con fattori pertinenti a una procedura diversa.
- Nel riclassamento delle unità immobiliari previsto dall’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l’Amministrazione deve indicare e provare, in una prima fase, i presupposti della riclassificazione della microzona e, in una seconda fase, i parametri e i criteri con cui la revisione è applicata alla singola unità.
- La motivazione dell’avviso di riclassamento per microzona deve consentire al contribuente un controllo effettivo in fatto e in diritto: non sono sufficienti formule generiche, il solo richiamo allo scostamento fra valori medi o l’indicazione dei risultati numerici senza l’esposizione di fonti, dati, metodi e criteri di rilevazione ed elaborazione.
- L’Amministrazione deve rendere verificabili i parametri comparativi utilizzati per individuare la microzona anomala, precisando i valori medi di mercato e catastali della microzona e dell’insieme comunale, il metodo di calcolo, i criteri di comparazione e i riferimenti temporali dei dati.
- Dopo avere giustificato la revisione a livello di microzona, l’Amministrazione deve spiegare in modo specifico come il riallineamento perequativo conduca alla nuova classe e alla nuova rendita della singola unità immobiliare; la mera indicazione della riqualificazione urbana o delle caratteristiche generali della zona non è sufficiente.
- La revisione ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 è volta al riallineamento dei rapporti fra valori medi di mercato e valori catastali nelle microzone caratterizzate da uno scostamento significativo rispetto alla media comunale; non serve a correggere errori originari relativi alla singola rendita né ad aggiornare il classamento per migliorie edilizie individuali.
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