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Sentenza

Sentenza n. 4115/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 514/2024 emessa in data 31 gennaio 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 514/2024 del Tribunale di Milano, recante condanna al pagamento di euro 1.320,44, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, a titolo di retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 514/2024, con cui il Tribunale di Milano aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 1.320,44, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di retribuzione professionale docenti. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. In giudizio è emerso che la sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, era stata notificata al Ministero il 23 agosto 2024 e non era stata eseguita.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato né il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza né il proprio persistente inadempimento. Ha ritenuto così soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivarsi su istanza della creditrice, con termine di sessanta giorni per determinare l'importo dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione, direttamente o tramite funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti definitivi del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La disposizione è richiamata quale ulteriore condizione per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è fondata quando una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, non sia stata eseguita, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla normativa speciale applicabile ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
  • In caso di persistente inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'intervento su istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine.
  • Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del funzionario nominato, non è dovuto uno specifico compenso per l'esecuzione dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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