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Parere

Parere n. 203/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Commissario del Governo per la Provincia di -OMISSIS-ed il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto K10/C/295985 del 18 novembre 2015 di rigetto della domanda di cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto K10/C/295985 del 18 novembre 2015 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91 del 1992, deducendo la violazione dell’art. 8 della medesima legge e l’eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Il Ministero dell’interno ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria. La questione esaminata dalla Sezione riguarda quindi il riparto di giurisdizione sulle controversie relative al diniego della cittadinanza per matrimonio e, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario, l’applicabilità della traslatio iudicii.

Il parere

La Sezione ha ritenuto fondato il difetto di giurisdizione eccepito dal Ministero. In base all’orientamento giurisprudenziale consolidato, la concessione della cittadinanza per matrimonio prevista dall’art. 5 della legge n. 91 del 1992 dà luogo, in via generale, a una situazione di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Il diritto soggettivo si affievolisce a interesse legittimo soltanto quando l’amministrazione esercita il potere discrezionale di valutare la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91 del 1992; solo in tale ipotesi la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. Poiché dal testo non emerge che il diniego sia fondato su tale specifica causa preclusiva, il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario. La Sezione ha inoltre ritenuto applicabile, con gli adattamenti richiesti dalla natura del rimedio, l’art. 11, comma 2, c.p.a., facendo salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda qualora essa sia riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.

Osservazioni

Difetto di giurisdizione

Il ricorso straordinario è inammissibile perché la controversia sulla cittadinanza per matrimonio appartiene, in via generale, alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di una posizione di diritto soggettivo.

Eccezione relativa alla sicurezza della Repubblica

La giurisdizione amministrativa sussiste soltanto quando il diniego dipenda dall’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91 del 1992, relativo a comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Traslatio iudicii

Sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il ricorrente la ripropone davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.

Norme richiamate

  • art. 5 legge n. 91/1992

    concessione della cittadinanza italiana per matrimonio

    La posizione del coniuge del cittadino italiano è, in via generale, qualificata come diritto soggettivo; le controversie relative al diniego appartengono quindi alla giurisdizione ordinaria, salvo l’ipotesi di esercizio del potere discrezionale per motivi di sicurezza della Repubblica.

  • art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 91/1992

    comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

    È l’unica causa preclusiva indicata dalla Sezione come rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione e idonea ad affievolire il diritto soggettivo a interesse legittimo, radicando la giurisdizione amministrativa.

  • art. 8 legge n. 91/1992

    comma 2 abrogato dall’art. 14 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132

    La Sezione richiama l’abrogazione della disposizione che precludeva il rigetto dell’istanza dopo il decorso di due anni dalla sua presentazione, evidenziando il superamento del precedente orientamento giurisprudenziale contrario.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è applicabile, con gli adattamenti imposti dalla peculiarità del ricorso straordinario, per consentire la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario con salvezza degli effetti processuali e sostanziali.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    È richiamato nella ricostruzione dei fatti quale fase procedimentale antecedente al diniego della cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    categorie particolari di dati personali

    È richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla concessione della cittadinanza italiana per matrimonio ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91 del 1992 appartengono, in via generale, alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché il coniuge del cittadino italiano è titolare di un diritto soggettivo.
  • Il diritto soggettivo alla cittadinanza per matrimonio si affievolisce a interesse legittimo soltanto quando il diniego sia riconducibile all’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91 del 1992, relativo a comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
  • La mera presenza di valutazioni amministrative sfavorevoli o di elementi ostativi diversi dai comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica non determina, secondo il principio affermato nel parere, il radicamento della giurisdizione amministrativa.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario per difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.

Diniego della cittadinanza italiana per matrimonio

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una persona fisica straniera contro il diniego della domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91 del 1992. La questione centrale è il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.

Vicenda procedimentale

L’interessato aveva presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio. Nel corso dell’istruttoria l’amministrazione aveva rilevato numerose condanne penali, ritenute indicative di una tendenza a ignorare sistematicamente le leggi e le istituzioni e della mancata integrazione nel tessuto sociale.

Dopo il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, il ricorrente aveva presentato osservazioni, ritenute insufficienti. L’amministrazione aveva quindi adottato il decreto di rigetto impugnato.

Motivi del ricorso

Il ricorso era articolato in due motivi:

  • violazione dell’art. 8 della legge n. 91 del 1992;
  • eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.

Il Ministero dell’interno aveva eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l’infondatezza delle censure. Il ricorrente non aveva presentato osservazioni alla relazione ministeriale.

Riparto di giurisdizione sulla cittadinanza per matrimonio

La Sezione ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui la concessione della cittadinanza per matrimonio prevista dall’art. 5 della legge n. 91 del 1992 riguarda, in via generale, una posizione di diritto soggettivo. Ne consegue che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il diritto soggettivo del coniuge del cittadino italiano si affievolisce a interesse legittimo soltanto quando l’amministrazione esercita il potere discrezionale di valutare la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91 del 1992. Solo in questa specifica ipotesi la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa.

La Sezione ha richiamato, tra gli altri, i precedenti del Consiglio di Stato e delle Sezioni unite della Corte di cassazione, nonché i propri pareri più recenti, rilevando che deve ritenersi superato il precedente orientamento contrario.

Decisione sul ricorso

Poiché il caso esaminato è stato ricondotto alla regola generale della natura di diritto soggettivo della posizione azionata, la Sezione ha ritenuto fondato il difetto di giurisdizione eccepito dal Ministero dell’interno. Il ricorso straordinario è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza esame dei motivi relativi alla violazione dell’art. 8 della legge n. 91 del 1992 e al difetto di motivazione.

Traslatio iudicii

La Sezione ha stabilito che, con gli adattamenti imposti dalla peculiarità del ricorso straordinario, trova applicazione l’art. 11, comma 2, c.p.a. Sono quindi fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il ricorrente la ripropone davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione del ricorso adottata dal Presidente della Repubblica.

Restano ferme le preclusioni e le decadenze già intervenute.

Esito

Il parere è nel senso di dichiarare il ricorso straordinario inammissibile per difetto di giurisdizione, salva la facoltà del ricorrente di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario nei termini indicati.

La Sezione ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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