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Ordinanza

Ordinanza n. 87/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota ministeriale di decadenza del dirigente dalla carica elettiva di Segretario Generale dell'organizzazione sindacale militare per sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dal Codice dell'ordinamento militare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'organizzazione sindacale militare e dal suo Segretario Generale contro la nota con cui il Ministero della Difesa ha dichiarato la decadenza del dirigente dalla carica direttiva ed elettiva, ritenendo sopravvenuta la perdita dei requisiti previsti dall'art. 1477-ter, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 66/2010. È stata chiesta la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto. Nel giudizio sono intervenute ad adiuvandum altre organizzazioni sindacali tra militari. Il testo dà atto che la parte ricorrente ha inoltre prospettato una questione incidentale di costituzionalità posta a fondamento dell'intero ricorso. Il Ministero ha formulato plurime eccezioni preliminari, anche nei confronti degli interventori, e ha contestato la domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In primo luogo, ha rilevato che non era stato allegato un pregiudizio grave e irreparabile, poiché le previsioni statutarie dell'organizzazione non determinano la paralisi del suo funzionamento a seguito della decadenza: l'incarico è fungibile o comunque può essere esercitato, con funzioni vicarie, da altro soggetto individuato secondo i meccanismi associativi. In secondo luogo, il Collegio ha ritenuto che le questioni controverse non fossero suscettibili di adeguata delibazione nella fase cautelare, richiedendo un approfondimento nel giudizio di merito, nel quale saranno esaminate anche le eccezioni in rito dell'amministrazione e la questione di costituzionalità prospettata dai ricorrenti. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 1477-ter, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 66/2010

    sopravvenuta perdita dei requisiti

    La disposizione è indicata dall'amministrazione quale fondamento della decadenza del dirigente dalla carica direttiva ed elettiva dell'organizzazione sindacale militare; la sua concreta interpretazione e applicazione sono state rimesse alla fase di merito.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riguardo alla necessità di allegare un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti

    La norma è richiamata quale base per la tutela dei diritti o della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo richiede l'allegazione e la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; tale presupposto può essere escluso quando l'effetto pregiudizievole è neutralizzabile mediante strumenti organizzativi o sostitutivi interni al soggetto interessato.
  • La decadenza di un dirigente da una carica associativa non determina di per sé un danno cautelare irreparabile quando l'incarico sia fungibile oppure possa essere temporaneamente esercitato da un soggetto vicario secondo le regole statutarie dell'organizzazione.
  • Quando le questioni di legittimità dell'atto, le eccezioni processuali e una prospettata questione di costituzionalità richiedono un approfondimento incompatibile con la sommaria cognizione cautelare, il giudice può respingere la misura senza anticipare la decisione sul merito.
  • La compensazione delle spese cautelari può essere disposta in ragione della peculiarità della fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaQuestione di legittimità costituzionale

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