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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18877/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio di notificazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., deducendo l'omessa notifica al difensato del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 464 cod. proc. pen., essendo la notifica avvenuta solo a favore del difensore.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse: si richiama il principio secondo il quale il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento proposta dal difensore munito di procura speciale è inammissibile se il ricorrente non indica la concreta utilità derivante dalla rimozione della sentenza e non contesta la conformità della richiesta al mandato conferito con procura speciale. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • DPR n. 309/1990 art. 73 comma 5

    Norma sostanziale che disciplina il reato per cui l'imputato era stato condannato con patteggiamento; citata per indicare il titolo di reato oggetto della sentenza impugnata.

  • Codice di procedura penale art. 444 e ss.

    Riferimento alla disciplina del giudizio abbreviato e del patteggiamento (procedimento che ha portato alla sentenza impugnata).

  • Codice di procedura penale art. 606 comma 1 lett. c)

    Base normativa invocata per il motivo di impugnazione relativo a vizi di forma o di notificazione della sentenza; la Corte valuta l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse anche alla luce di questa disposizione.

  • Codice di procedura penale artt. 601, 178, 179

    Norme processuali richiamate in relazione ai profili di notificazione e alle garanzie procedurali connesse alla fissazione dell'udienza e alla rappresentanza dell'imputato.

  • Codice di procedura penale art. 464

    Norma regolante il decreto di fissazione dell'udienza e la relativa notificazione, il cui presunto difetto è stato dedotto dal ricorrente come vizio impugnato.

  • Codice di procedura penale art. 616

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di ricorso inammissibile; applicata per imporre l'onere delle spese all'odierno ricorrente.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    Richiamata dalla Corte di Cassazione in ordine alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso e alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende; utilizzata per escludere la sanzione più gravosa in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Cassazione, Sez. 2, n. 18562 del 18/01/2019 Rv. 276098

    Precedente giurisprudenziale richiamato che stabilisce il principio di inammissibilità del ricorso contro sentenza di patteggiamento quando il difensore era munito di procura speciale e il ricorrente non mostra la concreta utilità della rimozione della sentenza né contesta il mandato.

Massime di principio

  • Il ricorso contro una sentenza di patteggiamento proposta dal difensore munito di procura speciale è spesso inammissibile per difetto di interesse se il ricorrente non dimostra quale vantaggio concreto otterrebbe dalla rimozione della sentenza.
  • La mancata notifica al difensato di atti processuali (per esempio il decreto di fissazione dell'udienza) non determina automaticamente l'annullamento o l'ammissibilità del ricorso se la difesa è stata esercitata da un difensore legittimato con procura speciale e non è dimostrato alcun pregiudizio concreto.
  • Per impugnare con successo una sentenza di patteggiamento per motivi di notificazione è necessario specificare: a) in che modo la mancata notifica ha impedito l'esercizio di una difesa effettiva; b) che la richiesta di patteggiamento non era conforme al mandato conferito al difensore o che il difensore non aveva procura speciale.
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a versamenti alla Cassa delle Ammende; la Corte può però modulare tale sanzione tenendo conto dell'assenza di colpa nella presentazione del ricorso.
  • Prima di proporre appello avverso un patteggiamento è consigliabile verificare la documentazione sulla procura conferita al difensore e raccogliere elementi che dimostrino il pregiudizio subito dall'imputato a causa di eventuali difetti di notificazione.

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