Cassazione Penale, Sentenza n. 18877/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di notificazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., deducendo l'omessa notifica al difensato del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 464 cod. proc. pen., essendo la notifica avvenuta solo a favore del difensore.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse: si richiama il principio secondo il quale il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento proposta dal difensore munito di procura speciale è inammissibile se il ricorrente non indica la concreta utilità derivante dalla rimozione della sentenza e non contesta la conformità della richiesta al mandato conferito con procura speciale. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
DPR n. 309/1990 art. 73 comma 5
Norma sostanziale che disciplina il reato per cui l'imputato era stato condannato con patteggiamento; citata per indicare il titolo di reato oggetto della sentenza impugnata.
Codice di procedura penale art. 444 e ss.
Riferimento alla disciplina del giudizio abbreviato e del patteggiamento (procedimento che ha portato alla sentenza impugnata).
Codice di procedura penale art. 606 comma 1 lett. c)
Base normativa invocata per il motivo di impugnazione relativo a vizi di forma o di notificazione della sentenza; la Corte valuta l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse anche alla luce di questa disposizione.
Codice di procedura penale artt. 601, 178, 179
Norme processuali richiamate in relazione ai profili di notificazione e alle garanzie procedurali connesse alla fissazione dell'udienza e alla rappresentanza dell'imputato.
Codice di procedura penale art. 464
Norma regolante il decreto di fissazione dell'udienza e la relativa notificazione, il cui presunto difetto è stato dedotto dal ricorrente come vizio impugnato.
Codice di procedura penale art. 616
Norma che dispone la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di ricorso inammissibile; applicata per imporre l'onere delle spese all'odierno ricorrente.
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Richiamata dalla Corte di Cassazione in ordine alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso e alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende; utilizzata per escludere la sanzione più gravosa in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Cassazione, Sez. 2, n. 18562 del 18/01/2019 Rv. 276098
Precedente giurisprudenziale richiamato che stabilisce il principio di inammissibilità del ricorso contro sentenza di patteggiamento quando il difensore era munito di procura speciale e il ricorrente non mostra la concreta utilità della rimozione della sentenza né contesta il mandato.
Massime di principio
- Il ricorso contro una sentenza di patteggiamento proposta dal difensore munito di procura speciale è spesso inammissibile per difetto di interesse se il ricorrente non dimostra quale vantaggio concreto otterrebbe dalla rimozione della sentenza.
- La mancata notifica al difensato di atti processuali (per esempio il decreto di fissazione dell'udienza) non determina automaticamente l'annullamento o l'ammissibilità del ricorso se la difesa è stata esercitata da un difensore legittimato con procura speciale e non è dimostrato alcun pregiudizio concreto.
- Per impugnare con successo una sentenza di patteggiamento per motivi di notificazione è necessario specificare: a) in che modo la mancata notifica ha impedito l'esercizio di una difesa effettiva; b) che la richiesta di patteggiamento non era conforme al mandato conferito al difensore o che il difensore non aveva procura speciale.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a versamenti alla Cassa delle Ammende; la Corte può però modulare tale sanzione tenendo conto dell'assenza di colpa nella presentazione del ricorso.
- Prima di proporre appello avverso un patteggiamento è consigliabile verificare la documentazione sulla procura conferita al difensore e raccogliere elementi che dimostrino il pregiudizio subito dall'imputato a causa di eventuali difetti di notificazione.
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