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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05521/2025 del 02/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lavoratrice aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento di un trattamento economico di anzianità ritenuto perequativo sulla base di norme regionali che avevano modificato la disciplina del personale regionale. Dopo che la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittima la disposizione regionale che introduceva il criterio di perequazione, la interessata ha proposto un nuovo giudizio chiedendo alla Regione la corresponsione di somme a titolo di adeguamento retributivo. In cassazione ha dedotto violazione delle norme regionali e di norme processuali costituzionali e codicistiche, sostenendo che la declaratoria di illegittimità costituzionale non avrebbe travolto i rapporti già sorti, che la disciplina regionale avrebbe solo formalizzato un criterio già esistente, che il comma successivo sarebbe rimasto efficace, che la motivazione di merito fosse carente e che fosse stato leso il legittimo affidamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la pretesa era già stata definitivamente negata in un precedente giudizio di cassazione, con decisione che aveva rigettato nel merito la domanda e che costituiva giudicato ostativo a qualunque ulteriore domanda fondata sulla medesima disciplina regionale. Ha inoltre escluso che potesse configurarsi un diritto soggettivo già consolidato sulla base della norma dichiarata incostituzionale, ha ritenuto priva di base l'idea che il comma poi espunto avesse semplicemente recepito un principio preesistente non individuato dalla ricorrente, ha giudicato irrilevante il richiamo al comma successivo perché strumentale al comma dichiarato illegittimo, e ha escluso anche la violazione del legittimo affidamento, osservando che la Regione non aveva mai applicato la norma e che non può esservi affidamento valido su una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2 bis, L.R. Abruzzo n. 118 del 1998

    La disposizione, introdotta dalla normativa regionale successiva, costituiva il fondamento della pretesa retributiva; non poteva però sorreggere la domanda dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale e il giudicato formatosi sul punto.

  • art. 43, L.R. Abruzzo n. 6 del 2005

    La norma regionale, come modificata, era stata ritenuta dalla Corte costituzionale invasiva della materia dell'ordinamento civile e quindi illegittima nella parte in cui introduceva il comma 2 bis nella disciplina del trattamento economico dei dipendenti regionali.

  • art. 1, comma 2, L.R. Abruzzo n. 16 del 2008

    Ha sostituito la precedente disciplina regionale, ma nella parte rilevante è stata travolta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    È il parametro costituzionale che riserva allo Stato la materia dell'ordinamento civile, impedendo alla legge regionale di incidere sul trattamento economico dei dipendenti regionali.

  • artt. 112, 113 e 132 c.p.c.

    Sono stati invocati dalla ricorrente per censurare il percorso motivazionale e decisorio, ma la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili alla luce del giudicato e della mancanza di un diritto consolidato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso insieme alle norme processuali, senza incidere sull'esito finale.

  • artt. 13, 15, 24 e 111, comma 6, Cost.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure processuali e sostanziali, ma non ritenuti idonei a superare il giudicato e la declaratoria di illegittimità della base normativa della domanda.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata disposta l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che fonda la pretesa impedisce di riconoscere un diritto soggettivo alla prestazione quando tale diritto non sia stato già definitivamente accertato e consolidato in un giudicato favorevole.
  • Il giudicato formatosi su una precedente decisione di cassazione che abbia già esaminato e rigettato nel merito la medesima domanda preclude la riproposizione di pretese fondate sulla stessa base normativa e sul medesimo petitum sostanziale.
  • Non può essere invocato un legittimo affidamento su una disposizione mai applicata dalla pubblica amministrazione e poi dichiarata costituzionalmente illegittima; l'affidamento richiede un minimo di consolidamento fattuale o giuridico della posizione soggettiva.
  • Se la disposizione successiva è meramente strumentale o accessoria rispetto alla norma espunta, essa non può autonomamente sorreggere una pretesa sostanziale priva del necessario fondamento normativo principale.
  • Le censure di motivazione e di violazione di norme processuali non sono idonee a superare l'inammissibilità del ricorso quando la domanda sia già definitivamente preclusa dal giudicato e sia carente un fondamento normativo attuale della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoTutela del legittimo affidamentoOnere della prova

Testo integrale

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