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Sentenza

Sentenza n. 206/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento: a) ove necessario e per quanto di ragione, della deliberazione del consiglio comunale di Montecorice n. 33 del 30 dicembre 2021, avente ad oggetto “Proposta di accordo di programma da parte di TDF Immobiliare. Provvedimenti” e dell'allegata proposta di delibera, a firma congiunta del Sindaco e del Responsabile del Servizio; b) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202201960

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione consiliare di diniego della proposta di accordo di programma, in variante al PUC, per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva a rotazione d’uso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva richiesto il rilascio di un permesso di costruire mediante accordo di programma, ai sensi dell’art. 12 della l.r. Campania n. 16/2004 e dell’art. 5 del regolamento regionale n. 5/2011, per un intervento già assentito nel 2011 in base al previgente Programma di fabbricazione. Il precedente titolo edilizio era tuttavia decaduto per il mancato completamento delle opere e, nel frattempo, il nuovo PUC aveva classificato l’area come zona B1 satura, a prevalente destinazione residenziale, nella quale non erano ammesse nuove costruzioni. Dopo precedenti giudizi sul silenzio e sul diniego originario, il Comune, in esecuzione del giudicato, aveva esaminato nuovamente la proposta e l’aveva respinta con la deliberazione impugnata. La società ha dedotto la violazione dell’art. 12 della l.r. Campania n. 16/2004, dell’art. 5 del regolamento regionale n. 5/2011, dell’art. 34 e dell’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 97 Cost. e degli artt. 3 e 6 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per sviamento, carenza e incompletezza dell’istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, illogicità, contraddittorietà e perplessità. In particolare, ha contestato la valutazione negativa dell’interesse pubblico, sostenendo che la struttura turistico-ricettiva e le opere pubbliche previste, tra cui un parcheggio, fossero idonee a soddisfare interessi pubblici indipendentemente dal soggetto attuatore.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che il precedente titolo edilizio era decaduto ai sensi dell’art. 15, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 e non poteva fondare alcuna pretesa edificatoria. Il nuovo PUC aveva qualificato l’area come zona B1 satura e le relative NTA consentivano esclusivamente gli interventi previsti per le zone sature, escludendo le nuove costruzioni sui lotti inedificati. Il giudice ha precisato che, alla luce della precedente sentenza, il Comune non poteva limitarsi a negare la proposta per la sua non conformità al PUC, ma doveva svolgere una valutazione concreta sulla fattibilità amministrativa, urbanistica e ambientale e sull’interesse pubblico della variante. Tale valutazione è stata però ritenuta effettivamente svolta: il Comune ha espresso la volontà di non modificare il PUC e di non consentire ulteriori edificazioni in un’area satura, motivando inoltre che le opere pubbliche proposte — parcheggio, viabilità e percorso pedonale — costituivano una duplicazione di dotazioni già presenti nella zona e non rispondevano quindi a un interesse pubblico attuale. Le valutazioni relative alla variante urbanistica e all’interesse pubblico sono state ricondotte all’ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o evidente travisamento dei fatti, vizi non riscontrati nel caso concreto. È stata esclusa anche la sussistenza di un legittimo affidamento qualificato, poiché il precedente permesso era decaduto e la disciplina urbanistica era sopravvenuta. Il ricorso è stato quindi respinto; nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 12 l.r. Campania n. 16/2004

    Disciplina il ricorso all’accordo di programma per interventi incidenti sulla pianificazione urbanistica; la proposta non determina un diritto all’approvazione della variante, essendo necessaria la valutazione amministrativa della fattibilità e dell’interesse pubblico.

  • art. 5 regolamento Regione Campania n. 5/2011

    Richiede una verifica della fattibilità amministrativa, urbanistica e ambientale dello studio preliminare e la valutazione dell’apprezzabilità dell’intervento sul piano dell’interesse pubblico.

  • art. 15, comma 4, d.P.R. n. 380/2001

    Il titolo edilizio decade per l’infruttuoso decorso del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori; il titolo decaduto non conserva efficacia quale fondamento della nuova pretesa edificatoria.

  • art. 46 delle NTA del PUC di Montecorice

    Nelle zone B1 sature sono ammessi esclusivamente gli interventi indicati dalla disciplina di zona, tra i quali non rientra la realizzazione di nuove strutture.

  • art. 53 delle NTA del PUC di Montecorice

    a far data dall’adozione del P.U.C. non sono ammesse nuove costruzioni sui lotti inedificati compresi nelle aree che il P.U.C. classifica B1 e B2

    Esclude le nuove costruzioni sui lotti inedificati classificati B1 e B2; tale disciplina costituisce il quadro urbanistico sopravvenuto rilevante per la valutazione della proposta di variante.

  • art. 34 d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato quale fondamento normativo dell’accordo di programma; non attribuisce al proponente un diritto all’approvazione dell’accordo o della variante.

  • art. 42 d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato con riferimento alle competenze del consiglio comunale; nel caso concreto non è stata accertata una violazione della competenza consiliare.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Impone la motivazione del provvedimento; la deliberazione è stata ritenuta sufficientemente motivata quanto alla scelta di non modificare il PUC, alla saturazione dell’area e all’assenza di un interesse pubblico concreto.

  • art. 6 l. n. 241/1990

    Richiamato in relazione agli obblighi istruttori; il TAR ha ritenuto che l’amministrazione avesse svolto una valutazione concreta della proposta e della relazione tecnica.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento non impone all’amministrazione di approvare una proposta urbanistica, quando la decisione negativa sia sostenuta da istruttoria e motivazione adeguate.

Massime di principio

  • La presentazione di una proposta di accordo di programma finalizzata a una variante urbanistica non attribuisce al proponente un diritto all’approvazione dell’accordo o della variante: l’amministrazione conserva il potere discrezionale di valutare la fattibilità amministrativa, urbanistica e ambientale dell’intervento e la sua concreta rispondenza all’interesse pubblico.
  • Quando una precedente decisione giurisdizionale impone una nuova valutazione della proposta, l’amministrazione non può limitarsi a richiamare astrattamente la non conformità dell’intervento allo strumento urbanistico vigente, ma deve esaminare in concreto la variabilità della disciplina di zona, il contesto territoriale e l’interesse pubblico. Se tale valutazione è effettivamente svolta e adeguatamente motivata, il giudice non può sostituirvi la propria valutazione.
  • Le scelte relative alla modifica della pianificazione urbanistica e alla valutazione dell’interesse pubblico di una variante sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto per manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti o altri vizi sintomatici di un uso distorto del potere.
  • Un titolo edilizio decaduto per il mancato completamento dei lavori non fonda un affidamento qualificato alla riproposizione o alla riedizione del medesimo intervento, soprattutto quando sia sopravvenuta una disciplina urbanistica che abbia mutato la destinazione dell’area e ne abbia escluso le nuove costruzioni.
  • La previsione, nella proposta di variante, di opere pubbliche o di dotazioni territoriali non dimostra di per sé l’esistenza dell’interesse pubblico: l’amministrazione può motivatamente escluderlo quando accerti che le opere costituiscono una duplicazione di dotazioni già esistenti e non rispondono a esigenze concrete del contesto.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamento

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