Sentenza n. 1381/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza quanto al ricorso n. 2183 del 2025: della sentenza n. 244/2023, emessa dal Tribunale di Como in funzione di Giudice del Lavoro; quanto al ricorso n. 4148 del 2025: della sentenza n. 244/2023, emessa dal Tribunale di Como in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como n. 244/2023, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente e condannato il Ministero all’accredito di € 3.000,00 per ciascuna ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti avevano ottenuto dal giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto all’assegnazione della carta del docente per gli anni scolastici nei quali avevano lavorato come docenti a tempo determinato. La sentenza civile n. 244/2023 aveva ordinato al Ministero di accreditare € 500,00 annui per ciascuna ricorrente relativamente agli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per complessivi € 3.000,00 ciascuna. A fronte dell’inadempimento ministeriale, le interessate hanno proposto ricorsi per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato la produzione della copia asseverata della sentenza, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione del titolo esecutivo il 10 giugno 2024, rilevando il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memorie di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riunito i due ricorsi, in quanto connessi soggettivamente e oggettivamente e diretti all’esecuzione della medesima sentenza. Nel merito, ha ritenuto fondati i ricorsi poiché l’inadempimento dell’Amministrazione risultava incontestato e l’an e il quantum dei crediti erano già definitivamente accertati dal giudice civile. Ha quindi ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato, rilasciando a ciascuna ricorrente la carta elettronica del docente e accreditando su ciascuna carta € 3.000,00, entro centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte delle ricorrenti. L’incarico commissariale non comporta compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate complessivamente in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di proporre l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo, compresa l’adozione delle misure necessarie a dare esecuzione al giudicato e la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della carta del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudice ordinario anche con riferimento agli anni di servizio a tempo determinato.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato in modo definitivo l’an e il quantum di un credito nei suoi confronti, il giudice amministrativo, adito in ottemperanza, deve ordinare l’adempimento puntuale dell’obbligo risultante dal titolo esecutivo.
- Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione devono essere verificati, tra l’altro, la produzione del titolo in copia asseverata, l’attestazione del passaggio in giudicato e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- In presenza di persistente inottemperanza dell’amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice, è possibile nominare già nella sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro un termine ulteriore.
- Se l’amministrazione si limita a costituirsi senza contestare l’inadempimento e senza documentare l’esecuzione del giudicato, il giudice può ritenere incontestata la mancata esecuzione allegata dal ricorrente, ferma la definitività dell’accertamento contenuto nel titolo da eseguire.
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