Sentenza n. 8146/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla resistente amministrazione sull’istanza presentata in data 31 marzo 2025, con la quale parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, presentata il 31 marzo 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento, poiché, nonostante il decorso del termine previsto dalla legge, l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento né risultavano richieste di integrazione documentale. L’inerzia gli impediva inoltre l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine per provvedere senza adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, con eventuale richiesta di integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo massimo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a concludere il procedimento mediante provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Nella conclusione del procedimento, Amministrazione e commissario dovranno rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e i principi affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre oneri e accessori, per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento è stato indicato come termine violato dall’Amministrazione rimasta inerte.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando il termine per l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
La tutela avverso il silenzio è stata esercitata mediante l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e la condanna all’adozione di un provvedimento espresso.
Massime di principio
- Ai fini dell’accertamento del silenzio-inadempimento è sufficiente la presentazione di una formale istanza, la scadenza del termine per provvedere e l’assenza di un pronunciamento dell’Amministrazione.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; qualora siano necessarie integrazioni, il termine complessivo massimo può arrivare a quattro mesi.
- L’assenza di una richiesta di integrazione documentale non consente all’Amministrazione di mantenere indefinitamente ineseguito il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale, una volta decorso il termine per la conclusione.
- In caso di accertato silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’Amministrazione e il commissario ad acta devono conformare l’esercizio del potere ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi stabiliti dalla giurisprudenza richiamata dal giudice.
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