Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09149/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un’azione proposta dalla società cliente di una banca per ottenere la restituzione di somme addebitate nel corso di rapporti di conto corrente, deducendo la nullità di clausole negoziali che avrebbero determinato l’indebito pagamento di interessi e altri oneri. In primo grado la banca era stata condannata alla ripetizione; in appello la banca ha ottenuto una parziale riforma della decisione, con declaratoria di parziale estinzione del credito per prescrizione. La società cliente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) ha contestato la decisione sulla rappresentanza processuale della banca, sostenendo che il soggetto che aveva conferito la procura al difensore non fosse munito dei poteri necessari; (2) ha dedotto che l’eccezione di prescrizione fosse stata introdotta in appello in modo nuovo e quindi inammissibile; (3) ha censurato la mancata distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie e l’omesso esame corretto della natura delle rimesse ai fini della prescrizione e della ripetizione; (4) ha contestato l’adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ritenute affette da errori nel calcolo del fido, nella causale di alcuni addebiti e nella valutazione della prescrizione; (5) ha denunciato l’omessa considerazione di anatocismo e usura e l’asserita illogicità della consulenza tecnica. La Corte ha ritenuto ammissibile il controricorso della banca e ha respinto tutti i motivi, affermando che la procura della banca era valida, che l’eccezione di prescrizione era stata validamente proposta con formula sufficiente, che la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie poteva essere affrontata anche in appello una volta sollevata la prescrizione, e che le doglianze sulla CTU e sull’usura erano inammissibili perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito o carenti di specificità.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso della società correntista. Ha ritenuto inammissibile l’eccezione preliminare proposta dal ricorrente contro il controricorso della banca per difetto di autosufficienza; ha giudicato infondati i motivi sulla rappresentanza processuale della banca e sull’eccezione di prescrizione; ha dichiarato inammissibili o comunque infondati i motivi rivolti contro la consulenza tecnica e contro il mancato esame di anatocismo/usura, perché miravano a una nuova valutazione delle risultanze di merito o difettavano di specificità. Conseguentemente ha confermato la decisione d’appello nella parte in cui aveva riconosciuto la parziale prescrizione del credito azionato dalla correntista. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    memoria ex art. 380 - bis 1 cod. proc. civ.

    La memoria non può supplire alla mancata autosufficienza di un’eccezione se non riproduce gli elementi indispensabili per consentirne il vaglio in cassazione.

  • art. 51 L. 16 febbraio 2013, n. 89

    art. 51 l. 16.2.2013, n. 89

    L’atto pubblico notarile è assistito da fede privilegiata quanto all’attestazione dell’identificazione delle persone che richiedono il ministero del notaio.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato quale norma violata nella censura sulla rappresentanza processuale e sulla procura al difensore.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nelle censure di omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio perché le questioni erano state esaminate o erano inammissibili.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare vizi motivazionali; la Corte ha escluso la sussistenza di una motivazione apparente o mancante.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Invocato nelle censure motivazionali, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse sufficiente.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Richiamato a sostegno della doglianza motivazionale, ma non è stata ravvisata alcuna violazione.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte ha escluso che vi fosse un divieto di nova, perché l’eccezione di prescrizione era già stata introdotta in primo grado in forma sufficiente.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato come norma sulla ripetizione dell’indebito nei rapporti di conto corrente, ma le censure che la evocavano sono state respinte.

  • art. 117 TUB

    Invocato nei motivi relativi agli addebiti e alla validità degli interessi, senza che la Corte ravvisasse errori della sentenza impugnata.

  • art. 1823 c.c.

    Richiamato nei motivi concernenti la disciplina del conto corrente e la natura delle rimesse; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure di merito.

  • art. 113 c.p.c.

    È stato richiamato il principio iura novit curia con riferimento ai decreti ministeriali che fissano il tasso soglia usurario.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, le censure che contestano l’ammissibilità o la ritualità di un atto processuale devono rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza: il ricorrente deve riprodurre gli elementi essenziali dell’eccezione o del documento su cui si fonda, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • In tema di rappresentanza processuale della banca convenuta in un giudizio promosso dal cliente per l’accertamento negativo del credito e la ripetizione di indebito, la banca può stare in giudizio mediante un proprio dipendente o funzionario abilitato, quando debba limitarsi a resistere alla domanda senza svolgere attività eccedenti la difesa passiva.
  • In materia di prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito nei rapporti di conto corrente bancario assistiti da apertura di credito, l’eccezione della banca è validamente proposta con la semplice allegazione dell’inerzia del titolare del diritto e della volontà di avvalersi della prescrizione, senza necessità di indicare già in modo analitico le singole rimesse asseritamente prescritte.
  • La distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie attiene alla verifica della decorrenza della prescrizione e può essere sviluppata anche nel corso del processo, una volta che l’eccezione di prescrizione sia stata ritualmente introdotta.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito delle risultanze peritali: le doglianze contro la CTU sono ammissibili solo se specifiche, puntuali e decisive, e non quando si risolvano in una mera rilettura critica delle conclusioni del consulente.
  • Le censure in tema di usura bancaria devono indicare con precisione la norma o il decreto ministeriale rilevante e spiegare puntualmente il contrasto tra la decisione impugnata e il parametro normativo; una contestazione generica o astratta è inammissibile.
  • Il giudice di merito che aderisca alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio soddisfa l’obbligo motivazionale quando dia conto delle ragioni del proprio convincimento e delle eventuali repliche già svolte dal consulente alle critiche delle parti.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniProveInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.