Sentenza n. 1986/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura aperta relativi al lotto n. 4 per la fornitura quinquennale in service full risk di sistemi analitici per la diagnostica di infezioni da HIV/epatiti, immunosoppressori e immunometria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il bando, il disciplinare e i capitolati relativi al lotto n. 4, sostenendo che le prescrizioni tecniche e i criteri valutativi fossero idonei a restringere o azzerare il confronto concorrenziale, in violazione dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e massima partecipazione. Dopo la proposizione del ricorso, la società ha deciso di non presentare offerta per il lotto e ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e alla trattazione della domanda cautelare, depositando una rinuncia sottoscritta dal solo difensore sulla base della procura ad litem conferita con il ricorso introduttivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia non è stata ritenuta rituale ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., poiché la procura ad litem depositata con il ricorso, anche se contenente la facoltà di rinunciare agli atti, non equivale al mandato speciale richiesto dalla norma per la rinuncia sottoscritta dal difensore. Tuttavia, il comportamento della ricorrente, consistente nella decisione di non presentare l’offerta e nella dichiarazione di non voler proseguire il giudizio, costituisce fatto univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché le parti intimate non si sono costituite; il contributo unificato resta a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, quando ne ricorrono i presupposti di legge e previo avviso alle parti.
art. 84, comma 1, c.p.a.
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
La rinuncia sottoscritta dal difensore richiede uno specifico mandato speciale; la procura ad litem conferita per il ricorso introduttivo non assume tale natura neppure quando contenga la facoltà di rinunciare agli atti.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
Anche una rinuncia irrituale può rilevare, insieme a fatti e comportamenti univoci successivi al ricorso, quale prova della sopravvenuta carenza di interesse e condurre alla declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- La procura ad litem conferita per la proposizione del ricorso non costituisce mandato speciale ai fini della rinuncia al ricorso richiesta dall’art. 84, comma 1, c.p.a., anche quando contenga un’espressa attribuzione della facoltà di rinunciare agli atti.
- La rinuncia al ricorso sottoscritta dal solo difensore senza mandato speciale è irrituale, ma non è necessariamente priva di rilevanza processuale: il giudice può desumere da essa e da ulteriori fatti o comportamenti univoci la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- La decisione dell’impresa ricorrente di non presentare l’offerta nella procedura di gara, accompagnata dalla dichiarazione di non voler proseguire il giudizio, costituisce comportamento univoco idoneo a dimostrare il venir meno dell’interesse alla decisione sulle censure rivolte contro la lex specialis.
- La mancata costituzione delle parti intimate giustifica, in assenza di specifiche ragioni contrarie, la compensazione delle spese, mentre il contributo unificato resta a carico della parte ricorrente che ha proposto il giudizio.
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