Cassazione Civile, Ordinanza n. 41378/2021 del 23/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del comune controricorrente, liquidandole in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Il ricorrente, già soccombente in un precedente giudizio in cui erano state rigettate le sue domande di risoluzione, risarcimento del danno e rilascio per asserita violazione del diritto di prelazione su un cespite immobiliare, ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 1, c.p.c., deducendo un presunto dolo revocatorio del comune resistente, consistito nell'aver fatto sovrastimare il valore dell'immobile. La Corte ha però rilevato che la revocazione per dolo della parte non è prevista contro le sentenze o ordinanze della Corte di cassazione, essendo ammissibile solo nei limiti tassativi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato dall'art. 391-bis c.p.c. e non estensibile analogicamente. Ha inoltre osservato, in via ulteriore, che il ricorso non rispettava il paradigma dell'art. 398 c.p.c., perché privo dell'indicazione delle prove idonee a dimostrare il dolo e della data della sua scoperta.
Norme richiamate
art. 395, n. 1, c.p.c.
il dolo revocatorio della parte è richiamato dalla parte ricorrente come base della domanda, ma la Corte esclude che sia utilizzabile per revocare un'ordinanza di legittimità.
art. 395, n. 4, c.p.c.
è la sola ipotesi di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione espressamente richiamata dall'art. 391-bis c.p.c.; non è estensibile per analogia ad altre ipotesi di dolo.
art. 391-bis c.p.c.
delimita in modo tassativo i casi di revocazione esperibili contro le decisioni di legittimità, richiamando solo l'ipotesi di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 398 c.p.c.
il ricorso per revocazione deve indicare le prove del dolo e la data della sua scoperta; la loro mancanza comporta difformità dal paradigma legale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
nei giudizi introdotti dopo il 30 gennaio 2013, in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
costituisce il parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dalla legge; non è consentita un'estensione analogica ad altre ipotesi di dolo della parte.
- Nel ricorso per revocazione devono essere specificamente indicate le prove dirette a dimostrare il vizio dedotto e la data della sua scoperta; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente soccombente va condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti di legge, all'ulteriore contributo unificato.
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