Sentenza n. 2002/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4072/2024, che aveva condannato il Ministero all’erogazione di € 1.000,00 mediante buoni elettronici di spesa
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero il 15 ottobre 2024, con la quale era stata disposta l’erogazione di € 1.000,00 attraverso buoni elettronici di spesa. Ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, nonostante il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorso è stato notificato il 25 marzo 2026 e depositato il giorno successivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.: il titolo giudiziale era passato in giudicato, come attestato il 13 marzo 2026, ed era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo all’amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza civile, provvedendo al pagamento delle spettanze mediante i buoni elettronici di spesa previsti dal titolo, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione. Il commissario dovrà svolgere obbligatoriamente l’incarico e depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, secondo le modalità indicate nella motivazione. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 189,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominando, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni decorre dalla notificazione del titolo e, una volta inutilmente decorso, consente la proposizione dell’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa alla gratuità dell’incarico del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza per equa riparazione è applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente; l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale da eseguire sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle condanne pecuniarie delle amministrazioni pubbliche, decorrente dalla notificazione del titolo all’amministrazione debitrice.
- In presenza dell’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione puntuale e integrale del dispositivo del titolo entro un termine assegnato e nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente della stessa amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, in quanto ricompreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle per equa riparazione.
- Il commissario ad acta deve effettuare il deposito degli atti e dei documenti esclusivamente attraverso il Processo amministrativo telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le modalità operative indicate dalla giustizia amministrativa.
Come è indicizzato
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