Sentenza n. 286/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento dell'efficacia, del provvedimento, notificato in data 24 febbraio 2023, con il quale il Questore della Provincia di Teramo ha decretato – con effetto immediato –, per quindici giorni, la sospensione ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S. l'esercizio dell'attività di trattenimenti danzanti giusta licenza rilasciata dal Comune di Teramo in data 5.03.2010 della quale è titolare il Sig. Daniele De Remigis.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Teramo, notificato il 24 febbraio 2023, di sospensione per quindici giorni dell'attività di trattenimenti danzanti ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S.
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il titolare della licenza e la società esercente l'attività hanno impugnato il decreto questorile che disponeva, con effetto immediato, la sospensione per quindici giorni dell'esercizio dell'attività di trattenimenti danzanti autorizzata dal Comune. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha depositato una dichiarazione con la quale ha rinunciato al gravame. Il TAR ha rilevato che la dichiarazione non possedeva i requisiti formali previsti dall'art. 84 c.p.a.; tuttavia, essa manifestava in modo inequivoco il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare la legittimità del decreto di sospensione. Il giudice ha ritenuto che, anche in assenza di una rinuncia formalmente valida ai sensi dell'art. 84 c.p.a., la dichiarazione depositata costituisse elemento di prova dell'assenza di interesse alla decisione. Ha richiamato il principio dispositivo in senso ampio proprio del processo amministrativo: quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e non emergono repliche o richieste contrarie, il giudice non può decidere nel merito né procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, dovendo prendere atto del venir meno dell'interesse e dichiarare l'improcedibilità. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 100 T.U.L.P.S.
La disposizione costituiva la base normativa del provvedimento questorile di sospensione dell'attività, ma la sentenza non ne ha esaminato la legittimità nel merito.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia agli atti del giudizio deve rispettare le formalità previste dal codice; una dichiarazione priva di tali requisiti non produce l'estinzione per rinuncia, ma può essere valutata come prova del sopravvenuto difetto di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe processuale in relazione alla trattazione della controversia; il testo non attribuisce alla disposizione uno specifico ruolo nella motivazione decisoria.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, pur non integrando una rinuncia agli atti formalmente valida ai sensi dell'art. 84 c.p.a., può costituire elemento di prova del sopravvenuto difetto di interesse e giustificare la dichiarazione di improcedibilità.
- Nel processo amministrativo, fino alla trattenuta della causa in decisione, la parte ricorrente dispone dell'azione e può manifestare il venir meno dell'interesse alla decisione; in assenza di repliche o richieste contrarie, il giudice non può procedere d'ufficio nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
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