Sentenza n. 1504/2026 - Venezia, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta rilasciato per l’assunzione del ricorrente nell’ambito della procedura dei flussi per lavoro stagionale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta rilasciato il 3 gennaio 2024, deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 7 e 97 Cost. per omessa comunicazione di avvio del procedimento nei suoi confronti e lesione della partecipazione procedimentale. In secondo luogo, ha sostenuto che la revoca fosse assimilabile all’annullamento d’ufficio e che, pertanto, richiedesse la ponderazione di un interesse pubblico concreto e attuale, nonché la considerazione dell’affidamento maturato in ragione del rilascio del nulla osta, dell’ingresso in Italia e dell’attività lavorativa svolta. Con il terzo motivo ha dedotto carenza, insufficienza e perplessità della motivazione, omessa valutazione delle memorie e della documentazione prodotta, nonché violazione del giusto procedimento. Ha contestato, in particolare, l’assenza di una sede aziendale o di un effettivo luogo di impiego nella provincia competente, rilevando il carattere itinerante dell’attività agricola; ha sostenuto che i contratti di assunzione e le comunicazioni UNILAV superassero le carenze relative alla proposta contrattuale; ha affermato di avere prodotto la documentazione sull’idoneità alloggiativa; e ha dedotto che, in caso di incompetenza territoriale, la Prefettura avrebbe dovuto trasmettere la pratica allo Sportello Unico competente anziché revocare il nulla osta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha rilevato che la comunicazione del 14 luglio 2025, relativa all’avvio del procedimento di revoca, era indirizzata sia al datore di lavoro sia al lavoratore presso i domicili eletti sul portale e indicava il nulla osta e le specifiche ragioni ostative. Inoltre, il datore di lavoro aveva presentato plurime memorie e integrazioni documentali, sicché il contraddittorio si era concretamente svolto. Il ricorrente non ha dimostrato quale ulteriore apporto istruttorio sarebbe stato impedito dalla dedotta irregolarità. Il giudice ha inoltre ritenuto adeguata la valutazione delle osservazioni e delle integrazioni, evidenziando che la mera produzione di documenti non dimostrava la completezza, individualizzazione e verificabilità degli elementi richiesti. È stata respinta anche la censura relativa all’interesse pubblico e all’affidamento: la revoca non costituisce annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990, ma è disciplinata dall’art. 42, comma 2, d.l. 73/2022 quale effetto legale dell’accertamento successivo di elementi ostativi che avrebbero impedito originariamente il rilascio del nulla osta e del visto. Il rilascio anticipato in regime acceleratorio non consolida quindi la posizione del lavoratore, né l’ingresso e l’attività lavorativa successivi sanano le carenze genetiche della domanda. La precedente sentenza sul silenzio aveva imposto soltanto la conclusione del procedimento e non aveva accertato il diritto alla conferma del nulla osta. Il terzo motivo è stato respinto perché il provvedimento era adeguatamente motivato, anche per relationem mediante il richiamo al parere dell’ITL, e indicava ragioni autonome e specifiche: mancato effettivo radicamento territoriale, mancata prova del domicilio o della residenza dei lavoratori, incompletezza dell’accordo individuale e insufficiente prova dell’idoneità alloggiativa. La competenza territoriale può essere radicata nel luogo di esecuzione della prestazione, ma tale luogo deve essere effettivo e documentato; l’apertura successiva di un’unità produttiva e i contratti di appalto non erano sufficienti. La natura mobile del lavoro agricolo non esonera dall’indicazione e documentazione delle sedi di impiego, della durata dei lavori e delle concrete modalità di utilizzo del personale. I contratti di assunzione e le comunicazioni UNILAV successive all’ingresso non sostituivano la proposta contrattuale completa richiesta ai fini del nulla osta. Neppure la disponibilità generica di alloggi o i certificati non specificamente riferiti al lavoratore dimostravano l’idoneità alloggiativa. La pluralità delle ragioni motivazionali rendeva comunque sufficiente la permanenza di una sola ragione autonoma, che nella specie risultava fondata. Non sussisteva, infine, un obbligo di trasferimento della pratica ad altro Sportello Unico, anche perché la revoca non era fondata soltanto sulla questione territoriale e non risultava formulata una specifica istanza di trasferimento prima dell’adozione dell’atto. Il TAR ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza delle ragioni azionate, ha condannato il ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, e ha trasmesso la sentenza all’Ordine degli Avvocati per le valutazioni relative al possibile frazionamento di controversie sostanzialmente unitarie.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122
Consente il rilascio anticipato del nulla osta senza la preventiva acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi e prevede la revoca del nulla osta e del visto quando tali elementi emergano successivamente.
artt. 22 e 24 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Individuano i presupposti e gli elementi ostativi rilevanti per il rilascio del nulla osta e del visto per lavoro.
art. 30-bis, commi 1 e 7, d.P.R. n. 394/1999
Consente di radicare la competenza dello Sportello Unico anche nel luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, purché tale luogo sia effettivo e adeguatamente documentato.
art. 22, comma 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Richiede che la domanda sia corredata dagli elementi essenziali del rapporto di lavoro e dall’impegno del datore di lavoro relativo alle spese di rimpatrio, in modo da consentire le verifiche amministrative.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il termine per presentare osservazioni non impedisce all’amministrazione di valutare osservazioni pervenute prima dell’adozione del provvedimento finale; nel caso concreto, le osservazioni sono state esaminate e ritenute insufficienti.
art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241
Non si applica alla revoca speciale conseguente al controllo successivo dei nulla osta rilasciati in via accelerata, che non richiede una nuova ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico e dell’affidamento.
artt. 74, comma 2, e 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Consentono la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando emerga la manifesta infondatezza delle ragioni fatte valere o l’insussistenza dei presupposti.
art. 66 Codice deontologico forense
Richiamato quale possibile parametro per valutare il frazionamento di domande giudiziali sostanzialmente unitarie.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta rilasciato in via anticipata o accelerata ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. 73/2022 non è annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990, ma costituisce effetto legale dell’accertamento successivo di elementi ostativi originariamente impedienti al rilascio del titolo; non richiede quindi una nuova ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico e dell’affidamento del destinatario.
- Il rilascio anticipato del nulla osta, l’ingresso dello straniero e lo svolgimento successivo dell’attività lavorativa non sanano le carenze originarie della domanda e non consolidano una posizione giuridica tutelabile quando i requisiti di ingresso e di instaurazione del rapporto non siano stati accertati.
- La partecipazione procedimentale non impone l’annullamento del provvedimento quando la comunicazione di avvio o il preavviso siano stati indirizzati agli interessati, il contraddittorio si sia concretamente svolto e il ricorrente non dimostri quale specifico apporto istruttorio ulteriore gli sia stato impedito.
- La competenza dello Sportello Unico può essere collegata al luogo in cui la prestazione lavorativa deve essere eseguita, ma tale luogo deve essere effettivo e documentato. La natura itinerante del lavoro agricolo e l’esistenza di contratti di appalto non sostituiscono la prova della sede di impiego, della durata dei lavori e delle concrete modalità di utilizzazione del personale.
- Ai fini del nulla osta, i documenti formati successivamente all’ingresso del lavoratore, quali contratti di assunzione e comunicazioni UNILAV, non sostituiscono la proposta contrattuale originaria completa, individualizzata e verificabile richiesta dalla disciplina dell’immigrazione.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, la sopravvivenza di una sola ragione autonoma e sufficiente è idonea a sorreggere l’atto e impedisce l’annullamento; la motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato sia conoscibile e individui puntualmente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
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