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Ordinanza

Ordinanza n. 626/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento -previa tutela cautelare - del provvedimento di diniego del visto d’ingresso in Italia per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202513615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso in Italia per motivi di studio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente visto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per motivi di studio, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. Il testo non specifica analiticamente i vizi di legittimità dedotti, ma richiama la documentazione depositata, le puntuali deduzioni del ricorrente e la necessità di un colloquio con l’interessato nell’ambito del riesame.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti gravità e urgenza sulla base della documentazione depositata e ha accolto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Ha sospeso il diniego del visto e ordinato all’Ambasciata d’Italia a Beirut di riesaminare il provvedimento entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, previo colloquio con l’interessato e alla luce delle sue puntuali deduzioni. La successiva udienza camerale per verificare l’esito del remand è stata fissata al 10 marzo 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    accoglie l’istanza cautelare ex art. 55 cpa

    La sussistenza di gravità e urgenza, risultante dalla documentazione prodotta, giustifica l’adozione della tutela cautelare mediante sospensione dell’atto e ordine di riesame da parte dell’amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la documentazione prodotta evidenzia gravità e urgenza, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare sospendendo il provvedimento negativo e ordinando all’amministrazione un riesame entro un termine determinato.
  • Nel riesame disposto in sede cautelare, l’amministrazione deve confrontarsi con le deduzioni puntuali dell’interessato e, quando ordinato dal giudice, procedere previamente a un colloquio con il medesimo.
  • La tutela cautelare può assumere una struttura conformativa, non limitandosi alla sospensione dell’atto, ma imponendo all’amministrazione una riedizione del potere secondo modalità e tempi stabiliti dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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