Cassazione Penale, Ordinanza n. 05940/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione e cessione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Con unico motivo ha censurato il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, sostenendo in sostanza che il fatto dovesse essere riqualificato come ipotesi meno grave di spaccio. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, valorizzando il dato ponderale della sostanza sequestrata, la pluralità delle dosi ricavabili e il possesso di una somma di denaro non compatibile con le condizioni del ricorrente, elementi dai quali i giudici di merito avevano desunto che l'attività di spaccio non presentava le caratteristiche del piccolo spaccio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse fornito una motivazione precisa, circostanziata e giuridicamente corretta sul diniego della lieve entità, basata su quantitativi rilevanti di cocaina ed eroina, sul numero elevato di dosi ricavabili e sul possesso di denaro ritenuto sintomatico di una pregressa attività di spaccio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
La condotta contestata integra il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la richiesta difensiva mirava a ottenere il riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, ma la Corte ha ritenuto corretta la sua esclusione in ragione del peso della droga, del numero di dosi ricavabili e del contesto fattuale.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sul mancato riconoscimento della lieve entità nel reato di spaccio è manifestamente infondata quando la motivazione di merito valorizza in modo coerente il dato quantitativo della droga, il numero delle dosi ricavabili e altri indici fattuali incompatibili con il piccolo spaccio.
- Ai fini della distinzione tra fatto di lieve entità e fattispecie ordinaria in materia di stupefacenti, il giudice può legittimamente attribuire rilievo al peso complessivo delle sostanze, alla loro capacità di confezionare numerose dosi e al possesso di denaro sintomatico di una più ampia attività illecita.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando risulti completa, non illogica e abbia preso in esame le deduzioni difensive, offrendo una ricostruzione dei fatti precisa e un corretto inquadramento giuridico.
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