Cassazione Penale, Sentenza n. 10930/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due distinti ricorsi in Cassazione: (a) il Procuratore della Repubblica ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Palermo che, nel riesame, aveva riqualificato il capo 12) da estorsione pluriaggravata a diversa fattispecie (artt.110, 393, 416-bis 1 c.p.), contestando vizi di motivazione e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in quella parte; il P.M. sosteneva che il Tribunale abbia valutato erroneamente le intercettazioni e trascurato altre acquisizioni probatorie, nonché omesso di motivare l'esclusione dell'aggravante ex art.416-bis 1 c.p.; (b) l'indagato Gaiazzo ha impugnato la stessa ordinanza con cinque motivi (nullità per mancanza di autonoma valutazione dell'ordinanza genetica; carenza di gravi indizi per partecipazione al sodalizio mafioso; insufficienza degli elementi per la contestazione di tentata estorsione al capo 11); mancata e/o errata valutazione dell'aggravante ex art.416-bis 1 c.p.; e infondatezza delle esigenze cautelari e scelta della misura custodiale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi: il ricorso del P.M. è inammissibile perché mirava a un sindacato di merito non consentito sui provvedimenti 'de libertate' (la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata, coerente e priva di vizi logico-giuridici); il ricorso di Gaiazzo è stato ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza e per motivi non consentiti in Cassazione, in quanto riproponeva letture alternative già esaminate in sede di riesame senza confutare specificamente la motivazione. Conseguentemente i provvedimenti di merito restano confermati. Gaiazzo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art.94 disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Riferito come normativa base per la contestazione di associazione mafiosa e per l'aggravante collegata al 'metodo mafioso' e all'agevolazione dell'associazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza di elementi indiziari sintomatici della partecipazione e dell'utilizzo del metodo intimidatorio.
art. 393 cod. pen.
La fattispecie di minaccia continuata è stata presa in considerazione nella riqualificazione del capo 12); la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale che ha qualificato la condotta in termini meno gravi rispetto all'originaria imputazione, sulla base degli elementi intercettati.
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione alla partecipazione a delitto in concorso; la Corte ha ritenuto congruente la valutazione del contributo fornito dall'indagato alle condotte contestate.
art. 629 cod. pen.
Norma relativa all'estorsione, richiamata nell'imputazione provvisoria; la Corte ha valutato che il Tribunale ha adeguatamente motivato la qualificazione come tentata estorsione (capo 11) sulla base delle intercettazioni e delle condotte intimidatorie.
art. 292, comma 2 cod. proc. pen.
Rilevato dal ricorrente per denunciare nullità; la Corte ricorda l'onere del ricorrente di indicare specificamente gli aspetti della motivazione la cui omissione abbia impedito apprezzamenti contrari significativi, pena l'inammissibilità della censura.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza sulla motivazione; la Corte ha stabilito che, in sede di legittimità, non è consentita una rivalutazione di merito degli elementi probatori quando la motivazione del giudice di merito risulti coerente e priva di vizi logico-giuridici.
art. 309 cod. proc. pen.
Censurato dal ricorrente in relazione all'autonomia della valutazione dell'ordinanza genetica; la Corte ha richiesto che sia indicata la rilevanza causale di eventuali omissioni per far valere la nullità.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di presunzione normativa di pericolosità e adeguatezza della misura cautelare: la Corte segnala che, pur prescindendo da tale presunzione, il Tribunale ha comunque motivato adeguatamente le esigenze cautelari e l'inidoneità di misure meno afflittive.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata con riferimento all'esecuzione degli adempimenti relativi alla condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende; la Cancelleria è delegata agli adempimenti.
Massime di principio
- In materia di provvedimenti cautelari 'de libertate' la Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato sulla congruenza e sulla coerenza logico-giuridica della motivazione, non una rinnovazione di merito né un riesame delle risultanze probatorie.
- Chi impugna in Cassazione per nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione deve indicare con specificità quali omissioni abbiano impedito valutazioni alternative rilevanti; deduzioni generiche sono inammissibili.
- Le intercettazioni e conversazioni ambientali, se adeguatamente contestualizzate e valorizzate dal giudice di merito, possono fondare il giudizio di gravità indiziaria e giustificare misure cautelari anche in presenza di letture difensive alternative.
- Per l'aggravante ex art.416-bis (utilizzo del metodo mafioso e agevolazione del sodalizio) è necessaria una motivazione che colleghi elementi sintomatici concreti di condotte intimidatorie o di utile per l'associazione; l'assenza di una contestazione specifica in sede di riesame può rendere la doglianza inammissibile in Cassazione.
- La configurabilità della tentata estorsione richiede l'analisi degli elementi oggettivi e soggettivi della minaccia e dell'ingiusto profitto; la semplice esistenza di un credito controverso non esclude automaticamente l'ipotesi estorsiva se emergono pressioni intimidatorie rilevabili.
- In sede di impugnazione cautelare la parte non può limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti già valutati dal giudice di merito: è necessario dimostrare vizi logico-giuridici o omissioni specifiche nella motivazione per ottenere ammissibilità e cognizione della Cassazione.
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