Cassazione Penale, Ordinanza n. 24610/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello impugnata riguardava un imputato condannato per fatti relativi alla circolazione di merce contraffatta. Nel ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato, sono stati dedotti due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La censura sulla particolare tenuità è stata ritenuta reiterativa di doglianze già respinte e comunque infondata, poiché la Corte territoriale aveva valorizzato, come elemento ostativo, l'elevata quantità di merce contraffatta. Anche il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato dalla Corte d'appello per relationem alla decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità e manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto in ragione dell'elevata quantità di merce contraffatta. Ha ritenuto anche il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato in modo sufficiente per relationem. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la concreta offensività risulti incompatibile con la causa di non punibilità; nel caso concreto l'elevata quantità di merce contraffatta è stata considerata ostativa.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la consistenza del fatto, valutata in concreto, sia incompatibile con un'offesa minima, come nel caso di una rilevante quantità di merce contraffatta.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già disattese dalla sentenza impugnata senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione resa dal giudice di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato anche per relationem, purché la motivazione richiamata dal giudice di appello sia effettivamente adeguata e comprensibile.
- In sede di legittimità, censure manifestamente infondate o prive di specificità determinano l'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24307/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24308/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24309/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24310/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24311/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24312/2026 del 02/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →