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Ordinanza

Ordinanza n. 2886/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 3002 del 2026, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202605239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. IV, n. 3002 del 2026, favorevole al ricorso di primo grado nella procedura di gara identificata dal CIG B5971FB487

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Napoli ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso di primo grado relativo a una procedura di gara. In via incidentale, il Comune ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata, deducendo il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla sua esecuzione, in particolare in relazione all'approfondimento istruttorio richiesto dalla decisione di primo grado. Dal testo non risultano specificati gli ulteriori motivi di appello né le censure rivolte alla sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare proposta dal Comune di Napoli, ritenendo sussistenti i presupposti cautelari in ragione del pregiudizio grave e irreparabile che l'esecuzione della sentenza appellata, e in particolare il richiesto approfondimento istruttorio, avrebbe potuto arrecare all'appellante nelle more della decisione di merito. Ha quindi sospeso l'esecutività della sentenza del TAR Campania n. 3002 del 2026. La decisione di merito dell'appello era già fissata all'udienza pubblica dell'8 ottobre 2026. Le spese del giudizio cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda cautelare in appello e per la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In appello, l'esecutività della sentenza di primo grado può essere sospesa quando la sua esecuzione sia idonea a determinare un pregiudizio grave e irreparabile per l'appellante nelle more della decisione di merito.
  • Il pregiudizio grave e irreparabile può essere ravvisato anche negli effetti derivanti dall'esecuzione di un approfondimento istruttorio disposto o richiesto dalla sentenza appellata, qualora tali effetti incidano significativamente sulla posizione dell'appellante prima della definizione dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloProcedura di gara
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiTutela cautelare

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