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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18152/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Perugia che negava il riconoscimento della continuazione tra una serie di reati (estorsione di ottobre 2008, furti di luglio 2009, rapina di gennaio 2010). L'istanza mirava al riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. sostenendo che, nonostante l'intervallo temporale, sussistessero indici di unità di disegno criminoso: omogeneità delle violazioni, modalità esecutive analoghe e sistematicità delle condotte. In particolare il ricorrente eccepiva che il criterio cronologico non poteva essere decisivo e che il divario temporale tra la prima e l'ultima fattispecie non sarebbe stato così ampio (a suo dire circa quattordici mesi).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato i principi secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede prova che, al momento del primo reato, i successivi fossero già programmati nelle loro linee essenziali: la mera prossimità spazio-temporale e l'omogeneità delle modalità sono indici ma non sufficienti. Nel caso concreto il giudice di merito aveva correttamente valutato l'intervallo temporale oggettivamente rilevante tra estorsione, furti e rapina come indicativo di un programma delinquenziale indeterminato nel tempo, incompatibile con una unica risoluzione iniziale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    La continuazione richiede che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero almeno nelle linee essenziali programmati dall'agente; la mera vicinanza spazio-temporale e somiglianze operative sono indici ma non provano di per sé l'unicità del disegno criminoso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, in caso di impugnazione irrituale o di colpa, al pagamento di una somma per la Cassa delle ammende; nel caso concreto è stata applicata per irregolarità/irritualità dell'impugnazione stabilendo euro 3.000.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata nel contesto della valutazione di colpa per l'impugnazione irrituale, a fondamento della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. U, n. 28659/2017; Sez. 3, n. 3111/2013; Sez. 1, n. 34502/2015; Sez. 1, n. 354/1991)

    Richiamati principi consolidati: la continuazione va accertata con verifica rigorosa della pianificazione originaria dei reati; gli indici fattuali (omogeneità, vicinanza temporale, modalità) sono rilevanti ma non sostitutivi della prova di una determinazione volitiva unica; il giudizio di merito è insindacabile in Cassazione se supportato da motivazione completa e congrua.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare che i reati successivi erano già programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo reato: la prova dev'essere sostanziale e motivata.
  • La vicinanza temporale, l'omogeneità delle modalità e la similarità degli obiettivi sono indizi utili ma non determinanti: da soli non bastano a provare l'unicità del disegno criminoso.
  • Un intervallo temporale significativo tra reati può indicare un programma delinquenziale indeterminato e quindi escludere la continuazione; va valutato caso per caso dal giudice di merito.
  • In sede di esecuzione si applicano gli stessi criteri rigorosi del processo di cognizione: la verifica della continuazione non è meno rigorosa in fase esecutiva.
  • Le decisioni del giudice di merito sono insindacabili in Cassazione se motivate in modo logico e completo; per impugnare con successo occorre dimostrare errori di fatto o vizi logici nella motivazione.
  • Chi propone impugnazioni che appaiono irrituali o prive di fondamento può essere condannato al pagamento di somme a titolo di ammenda e alle spese processuali.

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