Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 855/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla la sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione Lavoro, 11 aprile 2025 n. 92.

Giustizia amministrativa202600291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione Lavoro, 11 aprile 2025 n. 92, relativa all’attribuzione della carta del docente per l’anno scolastico 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione Lavoro, 11 aprile 2025 n. 92, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00, per l’anno scolastico 2022/23. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l’assenza di contestazioni sostanziali da parte dell’amministrazione e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto del ricorso. Per l’ulteriore caso di inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, assegnandogli un termine successivo di trenta giorni per provvedere in sostituzione dell’amministrazione. Su richiesta della parte, ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura di € 10,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all’esecuzione del giudicato o, in mancanza, all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio consente di procedere giudizialmente per l’esecuzione del titolo nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    In presenza di una richiesta di parte e dell’ulteriore inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può fissare una somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione debitrice di eseguire il giudicato entro un termine assegnato, anche quando l’amministrazione non abbia contestato nel merito la pretesa del ricorrente.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’ordine di esecuzione può specificare le concrete modalità dell’adempimento, imponendo all’amministrazione l’adozione dell’atto o lo svolgimento dell’attività necessaria a soddisfare integralmente il comando giudiziale.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, individuato anche in un dirigente dell’amministrazione debitrice, con il compito di provvedere in sostituzione dell’amministrazione entro un termine successivo.
  • Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell’ottemperanza può applicare una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinando sia l’importo giornaliero sia il momento iniziale e finale del calcolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.