Cassazione Civile, Ordinanza n. 18124/2023 del 23/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'Amministrazione doganale aveva emesso avvisi di rettifica e atti di irrogazione sanzioni a seguito della revisione di operazioni di importazione di elementi di fissaggio, contestando che la merce fosse di origine filippina, come dichiarato, e sostenendo invece che fosse di origine taiwanese. Le società destinatarie degli atti avevano impugnato i provvedimenti e avevano ottenuto accoglimento in primo e secondo grado. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 11 del regolamento UE n. 883/2013, degli artt. 2699 e 2700 c.c., dell'Allegato 15 delle D.A.C. e del Reg. (CE) n. 1890/2005, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non provata l'origine taiwanese della merce, nonostante la Relazione finale OLAF THOR 2164 e la documentazione di riscontro, e nonostante i certificati FORM-A recassero la dicitura "WORKED". La Corte rilevava però che il motivo era formulato in modo non specifico, che alcune questioni erano nuove e che, in sostanza, la censura mirava a una rivalutazione del merito sull'origine della merce, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ha ritenuto il motivo in parte inammissibile per difetto di specificità, per novità della questione relativa al ritiro dei certificati Form-A e per indebita richiesta di rivalutazione del materiale probatorio; in parte lo ha reputato infondato, escludendo che la CTR avesse violato l'art. 2697 c.c., poiché non aveva invertito l'onere della prova ma aveva semplicemente valutato gli elementi probatori favorevoli alla contribuente. Conseguentemente, l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle società controricorrenti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
il motivo è stato proposto come censura di violazione di legge, ma la Corte ha verificato che in parte esso mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non trascriveva il contenuto degli atti e dei documenti richiamati e non ne indicava adeguatamente la produzione e localizzazione nei precedenti gradi di giudizio.
art. 2697 c.c.
violazione dell'art. 2697 c.c.
la Corte ha escluso la violazione della norma perché la CTR non aveva addossato l'onere della prova a soggetto diverso da quello onerato, ma aveva valutato il materiale probatorio in senso favorevole alla contribuente.
art. 116 c.p.c.
art. 116, c. 1 e 2 c.p.c.
la censura che mira a criticare il convincimento del giudice di merito sulla base della valutazione delle prove è estranea al vizio di legittimità e non consente una nuova rivalutazione dei fatti.
art. 2699 c.c.
richiamato dalla ricorrente insieme ad altre norme, ma senza che la Corte ravvisasse una violazione idonea a fondare l'accoglimento.
art. 2700 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del motivo.
art. 11 del regolamento UE n. 883/2013
invocato dalla ricorrente in relazione al valore probatorio della documentazione OLAF.
art. 9 del Reg. (CEE) n. 1073/1999
richiamato nella motivazione
la Corte ha ricordato il principio secondo cui la relazione finale OLAF ha piena rilevanza probatoria ed è equiparata alle relazioni amministrative degli ispettori dello Stato membro.
art. 26 del Regolamento (CEE) n. 2913/1992
richiamato nella motivazione
il certificato di origine è titolo di legittimazione per fruire del regime doganale collegato all'origine del prodotto, ma non prova in modo assoluto l'effettiva origine della merce.
artt. 80 e ss. del Regolamento (CEE) n. 2454/1993
richiamati nella motivazione
concorrono a disciplinare il certificato di origine e il regime preferenziale, senza attribuire al certificato efficacia di prova legale assoluta.
Reg. (CE) n. 1890/2005
citato dalla ricorrente nel novero delle norme asseritamente violate, senza esito favorevole in cassazione.
Allegato 15 delle D.A.C.
citato dalla ricorrente insieme alle altre fonti normative doganali, ma non ritenuto decisivo per cassare la sentenza impugnata.
Massime di principio
- In materia doganale, la relazione finale OLAF ha piena rilevanza probatoria e può essere valorizzata dal giudice di merito, ma la sua efficacia va apprezzata nel quadro complessivo degli elementi di causa.
- Il certificato di origine preferenziale costituisce titolo di legittimazione per l'accesso al regime doganale connesso all'origine dichiarata, ma non è prova legale assoluta dell'effettiva origine della merce; l'amministrazione può contestarla sulla base di elementi contrarii.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, tende in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già scrutinati dal giudice di merito.
- La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti semplicemente la valutazione degli elementi istruttori compiuta dal giudice.
- Il ricorso per cassazione che richiami documenti decisivi deve rispettare l'onere di specificità, trascrivendo o localizzando con precisione gli atti su cui si fonda la censura.
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