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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02434/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società aveva convenuto in giudizio una banca chiedendo l'accertamento dell'illegittimità di varie poste addebitate su alcuni rapporti di conto corrente e di conto anticipi: interessi ultralegali senza valida pattuizione scritta, asserita usurarietà, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissioni di massimo scoperto, spese bancarie e valute, con conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente pagate. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ricostruendo i rapporti sulla base di una consulenza tecnica contabile e distinguendo tra un conto per il quale risultavano pattuizioni scritte e altri rapporti privi di regolamentazione negoziale completa. La Corte d'appello aveva respinto il gravame, ritenendo provata la produzione dei contratti da parte della banca, non preclusivo il difetto di alcuni estratti conto rispetto alla decisione di merito e corrette sia l'applicazione della commissione di massimo scoperto sia la compensazione tra eventuali partite creditorie e debitorie. In cassazione la società ha articolato tre motivi: 1) nullità della commissione di massimo scoperto per difetto di causa, assumendo che la clausola sarebbe lecita solo se riferita alla mera messa a disposizione del fido e calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, mentre sarebbe nulla se parametrata alle somme effettivamente utilizzate; 2) violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1346 c.c., sostenendo che la CMS non era sufficientemente determinata nel contratto, essendo indicata solo in percentuale e senza adeguata disciplina delle modalità di calcolo; 3) omesso esame di un fatto storico decisivo, poiché la Corte d'appello avrebbe trascurato un bonifico di euro 6.000 del 19 novembre 2012 che, secondo la ricorrente, avrebbe chiuso il conto con saldo pari a zero e dimostrato l'insussistenza del debito verso la banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità della censura perché la decisione della Corte d'appello era conforme alla giurisprudenza di legittimità: la normativa del 2009 sulla commissione di massimo scoperto è stata letta come ricognitiva della legittimità dell'onere anche per il passato, escludendo la tesi della nullità per difetto di causa. Sul secondo motivo ha respinto la doglianza, osservando che la pattuizione della CMS risultava sufficientemente specifica nel complesso dei documenti contrattuali e delle lettere di affidamento, con indicazione delle aliquote e della periodicità trimestrale di addebito, e che non era deducibile in cassazione la diversa percentuale asseritamente applicata se non oggetto di uno specifico motivo. Sul terzo motivo ha dichiarato l'inammissibilità sia per la presenza di doppia conforme, che preclude il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. salvo indicazione delle divergenze tra le decisioni di merito, sia perché la Corte territoriale aveva comunque esaminato il bonifico e ritenuto irrilevante il fatto ai fini del saldo. Ha inoltre ritenuto inammissibili ulteriori argomenti difensivi sviluppati solo in memoria. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della CMS per difetto di causa, ma la Corte non accoglie la tesi

  • art. 1418 c.c.

    invocato come norma sulla nullità della clausola, ma ritenuto non decisivo alla luce della legittimità della CMS riconosciuta dalla giurisprudenza

  • art. 117 TUB

    la Corte ritiene sufficiente, nel caso concreto, la determinazione della CMS nel complesso delle pattuizioni contrattuali

  • art. 1346 c.c.

    la commissione è reputata sufficientemente determinata tramite aliquote pattuite, base di calcolo e periodicità

  • art. 2 bis d.l. 185/2008

    considerata dalla Corte come disciplina che ha sancito la legittimità della commissione di massimo scoperto

  • l. 2/2009

    legge di conversione che ha recepito la disciplina della CMS e ne ha confermato la legittimità

  • art. 360 c.p.c.

    usato per qualificare i motivi di ricorso; il vizio motivazionale è escluso in presenza di doppia conforme e le censure nuove in memoria sono inammissibili

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per l'inammissibilità del primo motivo per difetto di specificità

  • art. 360 bis c.p.c.

    richiamato perché il ricorso non supera un orientamento giurisprudenziale consolidato della Cassazione

  • art. 348 ter c.p.c.

    la doppia conforme preclude la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • l. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • La commissione di massimo scoperto, nei contratti di conto corrente bancario affidati, è considerata lecita quando sia pattuita nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina di settore, anche se parametrata all'effettiva utilizzazione dei fondi, poiché la normativa del 2009 è letta come ricognitiva della sua legittimità e non come fonte di nullità per difetto di causa.
  • Una clausola relativa alla commissione di massimo scoperto non è nulla per indeterminatezza se, valutate complessivamente le pattuizioni contrattuali e le eventuali lettere di affidamento, siano individuabili aliquota, base di calcolo e periodicità di addebito; la determinabilità va ricostruita secondo il testo complessivo del rapporto e secondo buona fede.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando ricorra una doppia conforme di merito, salvo che il ricorrente indichi specificamente le divergenze fattuali tra le due decisioni; inoltre, non è censurabile in cassazione la mera rivalutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • Sono inammissibili in cassazione le censure o argomentazioni che introducano questioni nuove non devolute con specifici motivi di ricorso.
  • In presenza di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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