Sentenza n. 150/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa - sezione giurisdizionale n.-OMISSIS-, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione della sentenza che aveva annullato la revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di licenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del CGARS che aveva annullato la revoca prefettizia della licenza di porto di pistola per difesa personale, lamentando che, nonostante la notificazione della sentenza, l'Amministrazione non avesse ripristinato la validità del titolo. La sentenza di cognizione aveva ravvisato una evidente contraddizione nella condotta amministrativa: il ricorrente era ritenuto ancora esposto a rischio per la propria incolumità, tanto da essere sottoposto a misure di protezione, ma gli era stata contemporaneamente revocata la licenza per difesa personale. In sede di ottemperanza è stata dedotta la perdurante inerzia amministrativa e la violazione dell'obbligo di eseguire il giudicato.
La decisione
Il CGARS ha accolto il ricorso per accertata inottemperanza. Ha affermato che l'annullamento giurisdizionale di un atto di ritiro di un precedente titolo autorizzatorio produce un immediato e automatico effetto ripristinatorio: il titolo originario riacquista piena validità ed efficacia e l'Amministrazione deve ripristinare la situazione giuridica e fattuale preesistente. Ha ordinato al Ministero dell'Interno-Prefettura di Messina di ripristinare la licenza entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza e di restituire quanto eventualmente acquisito in esecuzione della revoca annullata, comprese armi e munizioni. È stata fatta salva la verifica, da concludersi nello stesso termine, della persistenza dei requisiti generali, compresa l'idoneità psico-fisica, e dell'eventuale sopravvenienza di circostanze nuove e diverse, non riconducibili ai fatti già esaminati nel giudizio di cognizione. Tali verifiche non possono essere utilizzate per ritardare l'esecuzione né per rivalutare i medesimi fatti già scrutinati; eventuali nuove ragioni ostative dovrebbero essere esaminate nell'ambito di un autonomo procedimento di revoca, con il rispetto delle garanzie partecipative. Il giudice ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Prefetto di Messina quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 15 giorni per provvedere. Ha inoltre fissato una penalità di mora di 100 euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 100.000 euro, e ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e)
La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie per l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- L'annullamento giurisdizionale di un atto di ritiro di un precedente titolo autorizzatorio produce un effetto immediato e automatico di ripristino: il titolo originario riacquista validità ed efficacia e l'Amministrazione è tenuta a ricostituire la situazione giuridica e fattuale preesistente.
- Nell'ottemperanza l'Amministrazione non può ritardare l'esecuzione del giudicato mediante una rivalutazione dei medesimi fatti già scrutinati e posti a fondamento dell'atto annullato.
- È compatibile con l'obbligo di esecuzione immediata del giudicato la verifica della persistenza dei requisiti generali del titolo e di eventuali circostanze sopravvenute, purché la verifica sia conclusa entro il termine assegnato dal giudice e riguardi elementi nuovi e diversi, non riconducibili ai fatti già esaminati.
- Qualora emergano nuove e autonome ragioni ostative, l'Amministrazione deve esercitare il relativo potere nell'ambito di un nuovo procedimento, nel rispetto delle garanzie partecipative, senza eludere l'effetto ripristinatorio del giudicato.
- In caso di ulteriore inerzia nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora giornaliera, eventualmente stabilendo anche un limite massimo complessivo.
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