Cassazione Penale, Ordinanza n. 29457/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e secondo il principio richiamato dalla Corte costituzionale n. 186/2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, deduceva un unico motivo: erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Secondo la Corte di cassazione, però, le deduzioni difensive erano formulate in modo generico, senza indicare puntualmente le ragioni di diritto e i dati di fatto idonei a sorreggere la richiesta, a fronte di una motivazione ritenuta sufficiente, non illogica e già adeguatamente confrontatasi con le difese, con specifico richiamo alla pagina 6 della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando la censura si risolva in deduzioni generiche e la motivazione di merito risulti sufficiente e non illogica.
art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186/2000
Il pagamento della somma alla Cassa delle ammende presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione volto a censurare il mancato riconoscimento di un'attenuante deve essere specifico, autosufficiente e fondato su precisi dati fattuali e argomentativi; la mera riproposizione di deduzioni generiche ne determina l'inammissibilità.
- La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando sia logicamente coerente, sufficiente e abbia già esaminato le difese, non potendo il giudice di legittimità sostituire una diversa valutazione del fatto a quella compiuta dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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