Cassazione Penale, Sentenza n. 20119/2024 del 21/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce due censure principali: 1) la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello per aspecificita dei motivi in base agli artt. 581 e 591 c.p.p.; la difesa sostiene che l'impugnazione era stata proposta anteriormente alle riforme rilevanti (Orlando 2017 e Cartabia) e quindi doveva applicarsi la disciplina previgente, favorevole al "favor impugnationis", che non prevedeva l'inammissibilita per carenza di specificita nella stessa misura; 2) errori nel calcolo della prescrizione ex art. 157 c.p.: la difesa contesta la valutazione della Corte di appello circa l'incidenza della recidiva e delle aggravanti ad effetto speciale (art. 63, comma 4, e aggravanti di cui a art. 624-bis comma 3 e art. 625 n. 2), affermando che la modulazione corretta avrebbe determinato l'estinzione del reato gia a gennaio 2021.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo invece l'atto di appello sufficientemente specifico rispetto ai punti di critica (trattamento sanzionatorio e prescrizione). Quanto alla prescrizione, la Cassazione ha valutato che il termine non era ancora maturato: applicando il combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p. e l'art. 63, comma 4 c.p., in presenza delle aggravanti speciali contestate, il termine di prescrizione risultava pari a 14 anni, 9 mesi e 10 giorni decorrenti dal 28/09/2012 e quindi con scadenza il 08/07/2027. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente ai profili trattati e il procedimento è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
Riferita alla disciplina dell'atto di impugnazione: la Corte ha valutato la specificita dei motivi secondo la formulazione previgente alla riforma Orlando quando l'appello era stato proposto, con applicazione della giurisprudenza maggioritaria (Sez. Unite Galtelli) ma senza eccessiva compressione del diritto al doppio grado di giurisdizione.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai requisiti formali e di specificita dei motivi dell'appello; la Cassazione ha chiarito che l'onere di specificita e proporzionale alla motivazione della decisione impugnata e non richiede analitiche disquisizioni.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Riferito ai limiti di ammissibilita del ricorso in cassazione; il ricorso era proposto nei limiti previsti e trattato conformemente alle norme transitorie citate.
art. 157 cod. pen.
Norma sulla prescrizione e sul calcolo del tempo necessario: la Corte ha applicato le regole combinate con l'art. 161 c.p. per determinare la durata della pena legale aumentata dalle aggravanti, con conseguente effetto sul termine di prescrizione.
art. 161 cod. pen.
Richiamato nel calcolo della prescrizione in relazione alla pena aumentata dalle aggravanti; usato per determinare la durata complessiva ai fini estintivi.
art. 63, comma 4, cod. pen.
Interpretato come criterio moderatore: l'aumento di pena per concorso di aggravanti ad effetto speciale è applicato secondo i limiti previsti dalla norma e incide sul calcolo della prescrizione; la Corte ha valutato l'effetto combinato delle aggravanti contestate.
art. 99, comma 4, cod. pen.
Riferito alla recidiva; la Corte ha considerato la recidiva nel contesto della commisurazione della pena e del calcolo della prescrizione, precisando il rapporto tra recidiva e aggravanti ad effetto speciale.
art. 624-bis, comma 3, cod. pen.
Aggravante richiamata come una delle circostanze ad effetto speciale che contribuiscono all'aumento della pena da considerare ai fini della prescrizione.
art. 625 n. 2 cod. pen.
Ulteriore aggravante (violenza sulle cose) valutata insieme alle altre per determinare l'incremento sanzionatorio e l'effetto sul termine di prescrizione.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza Galtelli n. 8825 (27/10/2016, dep. 22/02/2017)
sentenza Galtellì n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017
Principio giurisprudenziale sulla specificita dei motivi d'appello: la sentenza individua i limiti e le modalita con cui valutare la specificita, principio richiamato dalla Corte ma applicato tenendo conto del favore per l'impugnazione e della proporzionalita dell'onere argomentativo.
Massime di principio
- La disciplina processuale applicabile è quella vigente al momento della presentazione dell'impugnazione (tempus regit actum); i requisiti di ammissibilità vanno valutati secondo la legge e la giurisprudenza applicabili allora.
- L'onere di specificità dei motivi d'appello è proporzionale alla specificità della motivazione della sentenza impugnata: non è richiesto un livello di dettaglio analitico quando le ragioni essenziali e i punti contestati risultano identificabili con sufficiente precisione.
- Il principio del favor impugnationis impone al giudice dell'appello un'applicazione non eccessivamente stringente del requisito di specificità per non comprimere il diritto al doppio grado di giurisdizione.
- Nel calcolo della prescrizione si devono considerare gli effetti delle aggravanti ad effetto speciale e della recidiva secondo le regole degli artt. 157 e 161 c.p.; gli aumenti sanzionatori incidono direttamente sulla durata utile ai fini estintivi.
- In caso di dubbio sull'ammissibilità formale di un appello è opportuno per il giudice privilegiare soluzioni che consentano l'esame di merito, salvo chiara carenza dei requisiti essenziali dell'atto di impugnazione.
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