Cassazione Penale, Sentenza n. 18803/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di secondo grado che aveva riformato la sentenza di primo grado dichiarando estinto per prescrizione il reato in danno di Vallocchia Candido e riconoscendo le attenuanti generiche nonché benefici sospensivi e di non menzione. Le censure principali sono state: vizio di motivazione e travisamento della prova (contestata valutazione delle dichiarazioni dei testi, in particolare di Sebastiani), insufficienza del quadro probatorio e violazione del principio di valutazione 'oltre ogni ragionevole dubbio', mancata specificazione del contributo causale individuale (art.110 c.p.), e contestazione della modalità con cui la Corte di appello ha trattato l'estinzione per prescrizione senza esaminare compiutamente le questioni rilevanti per le statuizioni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che molte censure tentassero un inammissibile riesame del merito ex art.606 c.p.p. e che non fosse dimostrato un manifesto travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione. Ha confermato che la Corte territoriale ha fondato la condanna sulla credibilità delle persone offese, riscontrata anche dalle certificazioni mediche, e ha ritenuto irrilevanti le presunte incongruenze testimoniali rispetto alla decisione. Quanto all'estinzione per prescrizione del reato in danno di Vallocchia Candido, la Corte territoriale ha comunque ritenuto sussistente l'illecito civile ai sensi dell'art.2043 c.c. Conseguentemente, la Cassazione ha condannato i ricorrenti alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili per complessivi euro 7.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Norma richiamata nel capo di imputazione relativo al reato; la Corte non ha ritenuto rilevanti censure sulla qualificazione penale generale degli addebiti.
art. 582 cod. pen.
Norma del codice penale relativa alle lesioni personali; la Corte ha confermato che le lesioni denunciate rientravano nella fattispecie valutata dai giudici di merito, riscontrate anche da certificazioni mediche.
art. 583 cod. pen.
Norma collegata alle lesioni aggravate; richiamata nell'imputazione ma la decisione di merito si è basata sulla ricostruzione fattuale e sulla attendibilità delle persone offese.
art. 585 cod. pen.
Ulteriore riferimento normativo collegato alle lesioni come reato; la Corte non ha accolto censure inerenti la qualificazione applicata dal giudice di merito.
art. 606 cod. proc. pen.
Applicato dalla Cassazione per delimitare il sindacato di legittimità: molte censure erano inammissibili perché miravano a un riesame del merito e non denunciavano una mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento sulla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio: la Corte ha sottolineato che tale parametro ha piena efficacia in sede di merito e può giustificare interventi di legittimità solo se la sua inosservanza si traduce in una manifesta illogicità della motivazione.
art. 110 cod. pen.
Richiamato nelle doglianze sulla mancata specificazione del contributo causale; la Corte ha ritenuto sufficiente la ricostruzione di un'azione unitaria cui avrebbero partecipato tutti e tre gli imputati, desumibile dalle dichiarazioni delle persone offese.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dalle censure di Piccoli in tema di valutazione probatoria; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione di merito fosse adeguata e non affetta da i vizi denunciati.
art. 578 cod. proc. pen.
Norma menzionata dai ricorrenti nelle deduzioni, ma senza quotazioni specifiche; la Corte non ha ritenuto che il suo richiamo comportasse un vizio tale da consentire l'ammissione del ricorso.
art. 2043 cod. civ.
La Corte di appello ha ritenuto che, sebbene il reato penale nei confronti di Candido fosse estinto per prescrizione, le condotte integrassero comunque l'illecito civile risarcibile ai sensi dell'art.2043 c.c.; la Cassazione ha ritenuto corretta tale valutazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti in seguito alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette un riesame libero del merito: le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione della prova sono inammissibili salvo che non emergano mancanza, manifesta illogicità o travisamento della motivazione.
- Contestazioni sulla credibilità dei testi devono evidenziare contraddizioni manifestamente incompatibili con la decisione ovvero omissioni di elementi essenziali; mere divergenze o punti deboli della testimonianza non sono sufficienti in cassazione.
- Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio è parametro fondamentale in sede di merito; in cassazione può giustificare interventi solo se la sua violazione si traduce in una manifesta illogicità della motivazione.
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non impedisce che, in sede civile o ai fini della responsabilità civile, venga comunque riconosciuta la sussistenza dell'illecito risarcitorio (art.2043 c.c.).
- Quando più imputati agiscono in modo unitario, la Corte può ritenere sussistente il concorso di persone nel reato anche senza una ricostruzione analitica di un singolo contributo causale per ciascun attore, purché la decisione motivi in modo coerente sulla partecipazione comune.
- Ricorsi dichiarati inammissibili espongono i ricorrenti a condanne per spese processuali e sanzioni pecuniarie: valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.
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