Cassazione Penale, Sentenza n. 22193/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione delinquere finalizzata al narcotraffico (art. 416-bis c.p.) e illecita coltivazione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90). La difesa contestava la carenza di gravità indiziaria: le intercettazioni richiamate erano equivoche, mancava la prova che il soprannome "Peppe" corrispondesse al ricorrente, non vi erano elementi che colleghino le conversazioni alle specifiche piantagioni contestate, e non erano fornite risultanze di intestazione utenze, riconoscimento della voce o osservazioni dirette.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato plurimi profili di equivocità non considerati nel provvedimento impugnato: le intercettazioni erano antecedenti al sequestro relativo alla piantagione del ricorrente, molte conversazioni facevano riferimento a coltivazioni diverse e non vi era specificazione della posizione del ricorrente nelle conversazioni; mancavano elementi probatori che identificassero "Peppe" nel COSTANTINO (intestazione utenza, identificazione della voce, osservazione), e le espressioni generiche ("andare a lavorare", condizioni meteo, ecc.) non consentivano di ricondurre un apporto concreto e continuativo alla coltivazione o all'associazione. Per tali ragioni la motivazione del Tribunale è stata ritenuta sostanzialmente illogica e insufficiente. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame (ai sensi dell'art. 309 co. 7 c.p.p.), ordinando gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/90
La Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi specifici e non equivoci nelle intercettazioni tali da collegare il ricorrente alla illecita coltivazione contestata; pertanto la gravità indiziaria richiesta per la misura cautelare non risultava dimostrata.
art. 416-bis c.p.
In relazione al delitto associativo, la Corte ha rilevato l'assenza di argomentazioni additive e specifiche (oltre ai singoli reati fine) che potessero fondare la gravità indiziaria sulla partecipazione stabile all'associazione; le intercettazioni generiche non sono state ritenute sufficienti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso è stato articolato nei limiti richiesti dall'articolo, ossia con motivazione strettamente necessaria per la cassazione, come richiede la disciplina delle impugnazioni.
art. 309 co. 7 c.p.p.
La Corte ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato il fascicolo al Tribunale competente per un nuovo esame, conformemente alla disposizione che disciplina il rito del riesame cautelare.
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
La Corte ha disposto l'inoltro degli adempimenti di cancelleria previsti da tale norma a seguito della decisione di annullamento e rinvio.
Massime di principio
- La mera presenza di intercettazioni con riferimenti generici ("andare a lavorare", condizioni meteo, accensioni/spegnimenti) non basta a fondare la gravità indiziaria per reati che richiedono un apporto stabile e concreto: serve collegamento probatorio diretto e specifico.
- Quando le conversazioni intercettate contengono riferimenti a soprannomi (es. "Peppe"), è necessario che il provvedimento motivi il nesso tra soprannome e indagato (intestazione utenza, riconoscimento della voce, osservazioni dirette o altri riscontri) per poter utilizzare tali elementi a sostegno della custodia cautelare.
- Se le intercettazioni si riferiscono temporalmente o materialmente a coltivazioni diverse da quelle sequestrate nel procedimento, il giudice deve spiegare il nesso fra le conversazioni e le piantagioni oggetto dell'imputazione; in mancanza, sussiste il rischio di equivocità probatoria.
- Per misure cautelari gravi come la custodia in carcere occorre una motivazione logica e non equivoca che colleghi in modo stringente l'indagato ai fatti contestati; lacune argomentative o generalità nelle fonti probatorie possono comportare l'annullamento del provvedimento in sede di legittimità.
- In presenza di dubbi sulla qualificazione delle intercettazioni o sull'identità del soggetto indicato con soprannomi, la parte pubblica non può limitarsi ai soli richiami testuali: sono necessari riscontri oggettivi (indagini tecniche, osservazioni, documentazione di utenze) per superare l'incertezza.
Testo integrale
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