Cassazione Penale, Sentenza n. 30637/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per ricettazione (telefono cellulare) con più censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta ad acquisire i tabulati telefonici relativi all'utenza 347934007 per il periodo antecedente il 3/11/2012, ritenuti decisivi per dimostrare l'origine e l'uso dell'apparato; 2) errata valutazione delle prove e applicazione della legge penale (richiamo all'art. 40 c.p.) con mancata considerazione di possibili ipotesi alternative come la clonazione o la sostituzione del telefono; 3) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione per aver ritenuto inattendibili le dichiarazioni a discarico (testi Pagani, Marino, Aprile) e per non aver valutato il contesto probatorio relativo al rinvenimento del telefono a Disneyland e alla successiva riparazione; 4) mancata riqualificazione ex art. 712 cod.pen. e vizio nella dosimetria della pena con omissione dell'applicazione della causa di esclusione/tenuità (art. 131-bis c.p.), nonostante l'esiguità del danno e la situazione fattuale compatibile con mera negligenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure riproducessero rilievi già formulati in appello e adeguatamente esaminati e motivati dalla Corte d'Appello, in particolare: la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (acquisizione dei tabulati antecedenti) è stata ritenuta superflua e non decisiva; le dichiarazioni a discarico sono state valutate non attendibili con motivazione congrua; l'esistenza del dolo è stata documentata in modo persuasivo dalla prova (anche materiale e di utilizzo dell'apparecchio con scheda intestata alla prevenuta); l'esclusione della causa di particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è stata motivata in relazione al valore del bene, alle modalità della condotta e all'intensità dell'elemento soggettivo; la pena e la riqualificazione sono state confermate come adeguate. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 1, comma 1-bis D.L. n. 132/2021, conv. L. n. 178/2021
Richiamata dalla difesa quale parametro di maggior rigore valutativo della prova; la Corte d'Appello non ha ritenuto che imponga la rinnovazione dell'istruttoria richiesta
art. 40 cod. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione del dolo; la Corte d'Appello ha ritenuto che gli indici probatori complessivi giustifichino la sussistenza dell'elemento soggettivo
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto alla valutazione dell'attendibilità delle prove testimoniale; i giudici di merito hanno motivato il rifiuto di accogliere le dichiarazioni a discarico
art. 712 cod. pen.
Richiamato dalla difesa in tema di riqualificazione del fatto; i giudici di merito hanno ritenuto non dovuta la diversa qualificazione
art. 131-bis cod. pen.
Richiamato in relazione alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità; la Corte d'Appello ha escluso l'applicabilità in ragione del valore, delle modalità e dell'intensità del dolo
art. 648, comma 4, cod. pen.
La fattispecie è stata riconosciuta nella forma attenuata (comma 4) e la valutazione ricade nella fascia bassa dell'edittale ai fini della determinazione della pena
Massime di principio
- La Corte di Cassazione respinge i ricorsi che reiterano censure già esaminate e motivatamente rigettate in sede di merito; è necessario indicare errori di diritto o vizi motivazionali specifici e non semplici richieste di revisione del merito.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per acquisire documenti (es. tabulati) va motivata dimostrando la decisività di quella prova per l'esito del processo; se i giudici di merito spiegano perché la prova sarebbe superflua o non decisiva, la Cassazione difficilmente ordinerà una nuova istruttoria.
- L'esistenza di spiegazioni alternative fornite dall'imputato non esclude automaticamente la responsabilità: il giudice valuta la coerenza e l'attendibilità complessiva delle prove e può ritenere sussistente il dolo anche quando esistono versioni contrarie, se mancano elementi probatori concordanti a favore della difesa.
- Per invocare la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) occorre che convergano valore esiguo del bene, modalità di condotta e scarsa intensità del dolo; la mera esiguità del danno non è sempre sufficiente.
- Accuse di clonazione o sostituzione di apparecchi richiedono elementi tecnici e documentali specifici (perizie, dati di traffico antecedenti) per risultare persuasive; senza tali elementi l'ipotesi alternativa resta possibile ma non probatoria.
- In sede di Cassazione è efficace dimostrare un vizio procedurale o di diritto evidente (violazione di norme processuali, contraddizione manifesta nella motivazione) piuttosto che chiedere la rivalutazione delle prove di merito.
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