Cassazione Penale, Sentenza n. 7969/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha inoltre affermato che la prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di secondo grado può essere rilevata in sede di legittimità anche se non eccepita in appello, per evitare disparità di trattamento e l'esecuzione di una pena non dovuta.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dagli artt. 4 e 7 della legge n. 895/1967, deducendo: 1) violazione di legge per omessa declaratoria dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, riferita al titolo di reato e alla data di consumazione (12/04/2019); 2) vizio di motivazione per l'assimilazione della condotta di porto a quella di trasporto. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il termine massimo di prescrizione (calcolato in base alla pena edittale per il porto di armi comuni da sparo, aumentato di un quarto ex art. 161 c.p.) è maturato, considerando anche la causa di sospensione prevista dalla legislazione emergenziale Covid-19, in data 15/06/2019, cioè prima della sentenza di appello (04/12/2020).
Norme richiamate
legge n. 895 del 1967
Gli articoli erano la base del titolo di reato per cui l'imputato era stato condannato; la sentenza di Cassazione ha però ritenuto il reato estinto per prescrizione, quindi non è stata trattata nel merito la responsabilità sotto tali articoli.
codice penale
È stata applicata l'aumento di un quarto al termine di prescrizione in base all'art. 161 c.p. (aumento rilevante per il calcolo della prescrizione massima).
legislazione emergenziale Covid-19
misure di sospensione dei termini processuali
La sospensione dei termini connessa all'emergenza Covid-19 è stata tenuta in conto nel calcolo della data di maturazione della prescrizione (determinando la scadenza al 15/06/2019).
giurisprudenza della Cassazione
Sez. 5, n. 10409 del 15/01/2015, Rv. 263889
Principio secondo cui la prescrizione maturata prima della sentenza di merito è rilevabile anche in sede di legittimità, per evitare disparità di trattamento tra imputati e per garantire l'effettività del principio di uguaglianza.
Massime di principio
- La prescrizione del reato, se già maturata alla data della sentenza di secondo grado, può essere rilevata in Cassazione anche se non eccepita in appello; il giudice di legittimità può quindi dichiarare l'estinzione del reato e annullare senza rinvio.
- Nel calcolo della prescrizione devono essere considerate tutte le cause di sospensione o interruzione dei termini (es. misure connesse all'emergenza Covid-19) perché possono anticipare la maturazione della prescrizione rispetto alla data della sentenza impugnata.
- L'omissione da parte del giudice di merito di un mero atto di ricognizione sulla prescrizione può determinare una disparità di trattamento che giustifica l'intervento della Cassazione.
- Quando più motivi di ricorso sono proposti, se uno solo è decisivo (qui la prescrizione) assorbe gli altri, con conseguente annullamento senza rinvio se l'estinzione del reato è accertata definitivamente.
- Per tutelarsi, l'imputato e la difesa dovrebbero sempre calcolare e contestare tempestivamente la prescrizione in tutte le fasi del processo; tuttavia, anche la difesa mancata non preclude la rilevazione d'ufficio in Cassazione se la prescrizione è già maturata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7815/2022 del 04/03/2022
- Sentenza penale · 4 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7816/2022 del 04/03/2022
- Sentenza penale · 4 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7817/2022 del 04/03/2022
- Sentenza penale · 4 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7819/2022 del 04/03/2022
- Sentenza penale · 4 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7821/2022 del 04/03/2022
- Sentenza penale · 4 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7822/2022 del 04/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →