Cassazione Penale, Sentenza n. 08091/2026 del 02/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza che aveva dichiarato non doversi procedere per remissione di querela, sostenendo violazione di legge e carenza di motivazione. In particolare ha contestato che il Tribunale aveva ritenuto la remissione tacita per l'assenza della persona offesa all'udienza predibattimentale richiamando l'art. 152 cod. pen., mentre tale disposizione prevede la remissione tacita solo quando il querelante abbia compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela o, al comma 3 n.1, quando il querelante non compaia all'udienza in cui sia stato citato in qualita di testimone. Nel caso di specie l'assenza è avvenuta in udienza ai sensi dell'art. 554 bis (fase predibattimentale antecedente all'istruttoria), quindi non poteva produrre remissione tacita. Inoltre il ricorrente ha sostenuto che per configurare remissione tacita occorre anche che il querelante sia stato previamente avvisato delle conseguenze della mancata comparizione e che il Tribunale non abbia valutato altri fatti concludenti idonei a desumere la volontà di rimettere la querela, limitandosi a constatare l'assenza senza motivazione sufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia in diversa composizione per il prosieguo. La Corte ha rilevato che la decisione del Tribunale si era fondata su un'applicazione erronea dell'art. 152 cod. pen.: l'assenza della persona offesa all'udienza 554 bis non poteva essere considerata remissione tacita, posto che la disposizione che consente la remissione tacita per mancata comparizione riguarda il caso in cui il querelante sia stato citato come testimone e, comunque, la mancata comparizione può avere efficacia di remissione tacita solo se il querelante sia stato previamente ed espressamente avvertito delle conseguenze. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. 21 luglio 2016, n. 31668) e le norme informative (art. 555 co.3 e art. 90-bis co.1 lett. n) cod. proc. pen.) che impongono l'avvertimento. Perciò la motivazione del Tribunale è risultata insufficiente e la sentenza è stata annullata con rinvio implicito mediante trasmissione per il nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge: dedotta erronea applicazione e interpretazione di norme sostanziali e processuali
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento del motivo di ricorso per vizio di motivazione: censura della mancanza o insufficienza della motivazione nel provvedimento impugnato
art. 152 cod. pen.
Disciplina la remissione di querela (espressa o tacita). La Cassazione chiarisce che la remissione tacita per mancata comparizione si applica solo nei casi previsti (es. quando il querelante è stato citato come testimone) e comunque richiede fatti incompatibili con la volontà di persistere o un previo avvertimento delle conseguenze
art. 142 disp. att. cod. proc. pen.
Rilevante per l'interpretazione delle norme sui mezzi di prova e sulla figura del testimone; la Corte richiama l'interpretazione letterale della disposizione che esclude estensioni fuori dai casi previsti
art. 554-bis cod. proc. pen.
La sentenza impugnata è stata pronunciata in udienza ai sensi di questa norma (fase predibattimentale): in tale fase non è possibile che la mancata comparizione produca remissione tacita per mancata citazione come testimone
art. 555, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede che in occasione dell'udienza di citazione diretta a giudizio il giudice verifichi la disponibilità del querelante a rimettere la querela; funziona come riferimento per l'obbligo di verifica/avvertimento
art. 90-bis, comma 1, lett. n) cod. proc. pen.
Impone all'autorità giudiziaria di fornire alla persona offesa informazioni, tra cui la possibilità che il procedimento si definisca con remissione di querela, rafforzando l'obbligo informativo e l'esigenza di avvertimento
Sezioni Unite, sent. 21 luglio 2016, n. 31668 (Rv. 267239)
Principio consolidato secondo cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita solo se quest'ultimo sia stato previamente ed espressamente avvertito dal giudice che la sua assenza sarebbe stata interpretata come remissione
Massime di principio
- L'assenza del querelante a un'udienza predibattimentale (art. 554-bis) non può di per sé essere interpretata come remissione tacita della querela se non ricorrono i casi previsti dall'art. 152 cod. pen. (es. citazione quale testimone) o fatti concludenti incompatibili con la volontà di persistere nella querela
- Perché la mancata comparizione produca remissione tacita è richiesto, oltre all'applicabilità normativa, che il querelante sia stato previamente ed espressamente avvertito delle conseguenze della sua assenza (richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite e agli artt. 555 e 90-bis c.p.p.)
- Il giudice deve motivare adeguatamente l'operazione valutativa: occorre indicare quali fatti concreti siano stati ritenuti incompatibili con la volontà di persistere nella querela o dimostrare l'avvertimento prestato; una motivazione lacunosa è motivo di annullamento
- La distinzione tra remissione 'processuale' e 'extraprocessuale' e tra remissione 'espressa' e 'tacita' è fondamentale: i criteri per riconoscere la remissione tacita sono restrittivi e soggetti a specifici requisiti procedimentali
- In casi simili, il pubblico ministero può efficacemente impugnare la decisione se il giudice ha attribuito effetto estintivo alla sola mancata comparizione senza verificare l'avvertimento o altri comportamenti del querelante
- Prassi consigliata per il giudice: prima di dichiarare l'estinzione per remissione tacita, verificare e verbalizzare l'avvertimento al querelante e valutare altri elementi utili a desumere la volontà di rimettere la querela
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